Le somme indebitamente percepite dal lavoratore a titolo di indennità di preavviso devono essere restituite al datore di lavoro senza rivalutazione automatica e al netto delle ritenute

La restituzione al datore di lavoro delle somme che il lavoratore ha indebitamente percepito a titolo di indennità di preavviso deve avvenire, nelle ipotesi di accertamento della nullità del licenziamento, senza l’automatica rivalutazione monetaria di cui all’art. 429, co. 3