L’art. 3 del D.LGS. n. 23/2015, escludendo la possibilità della reintegrazione nell’ipotesi in cui venga accertata l’insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, potrebbe essere incostituzionale. Nota a Trib. Ravenna, ord. 27 settembre 2023 (R.G.
Rifiuto di svolgere mansioni inferiori
La lavoratrice che si rifiuta di svolgere mansioni inferiori rispetto alla propria qualifica ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, purché il suo diniego sia caratterizzato da proporzionalità e buona fede. Nota a Cass. ord. 18 ottobre 2022, n.
Licenziamento per g.m.o. e legittimità costituzionale
Il Tribunale di Ravenna rimette nuovamente l’art.18, co.7, Stat. Lav. al giudizio della Consulta. Nota a Trib. Ravenna, ord., 6 maggio 2021 Francesco Belmonte
Fatto insussistente e licenziamento
In caso di licenziamento disciplinare, la tutela reintegratoria per insussistenza del fatto in caso di licenziamento disciplinare (ai sensi della L. n. 92/2012, c.d. legge Fornero) si applica anche all’ipotesi in cui il fatto contestato sussista ma sia lecito. Nota
Prova del giustificato motivo oggettivo e insussistenza del fatto
Nella disciplina del licenziamento c.d. economico, contenuta nella L. n. 92/2012 (c.d. L. Fornero), la manifesta insussistenza del fatto va ricercata nelle ragioni attinenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa, nonché nell’impossibilità di ricollocare altrove
Giustificato motivo oggettivo di licenziamento: fra reintegrazione e tutela indennitaria
La concessione della tutela reintegratoria è accordata solo quando si accerti la manifesta insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento. Nota a Cass. 19 gennaio 2018, n. 1373 Francesca Albiniano