Nelle invenzioni di servizio rientrano le scoperte brevettabili derivate da un’attività inventiva «prevista come oggetto del contratto e del rapporto e a tale scopo retribuita» (art. 64, co.1, DD.LLgs.10.2.05, n. 30 e 13.8.10, n. 131- Codice della proprietà industriale). In tali invenzioni, pertanto, la prestazione oggetto del contratto di lavoro si concreta in un’attività avente carattere inventivo (a tal fine retribuita) in quanto il lavoratore viene assunto per “inventare” (anche attraverso un’attività di ricerca). Inoltre, i diritti derivanti dall’invenzione appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all’inventore di esserne riconosciuto autore.

F.B.

Invenzioni di servizio
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