È lavoratore autonomo il soggetto che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” (art. 2222 c.c.). L’istituto si differenza dal lavoro subordinato per l’assenza di eterodirezione dell’attività lavorativa che risulta, quindi, liberamente organizzata dal lavoratore autonomo. In particolare, l’oggetto dell’obbligazione del lavoro autonomo consiste non in un’attività, quanto nel risultato di questa, con rischio a carico del lavoratore.

F.I.

Lavoro autonomo
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