L’invalido è il lavoratore «la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di difetto fisico o mentale a meno di un terzo» (art. 1, L. n. 222/1984); l’inabile, invece, è colui «il quale, a causa di infermità o di difetto fisico o mentale, si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa» (art. 2). La differenza, pertanto, consiste nella permanenza o meno, nel soggetto interessato alla tutela, di una residua ed effettiva idoneità psico-fisica al lavoro.

G.I.V.

Invalido e inabile
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