Nel concorso indetto dalla P.A. per la stabilizzazione del personale precario, l’esclusione dei titolari di contratto a tempo indeterminato è illegittima.

Nota a TAR Lazio 19 ottobre 2018

Fabio Iacobone

Nella procedura di stabilizzazione del personale precario nella pubblica amministrazione, il TAR Lazio (19 ottobre 2018) ha accolto l’eccezione di alcuni candidati relativa alla clausola di esclusione nella parte in cui la stessa prevedeva che, ai fini della stabilizzazione “i candidati non debbano essere titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione sia alla data della scadenza della presentazione delle domande che alla data dell’eventuale assegnazione”.
Tale clausola, infatti, secondo i giudici, penalizza in maniera ingiustificata chi, pur avendo i requisiti per accedere alla stabilizzazione, al momento della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, ha un rapporto presso una pubblica amministrazione con qualifica, trattamento economico e/o giuridico inferiore a quello che potrebbe conseguire con la stabilizzazione prevista dall’art. 20 D.LGS. n. 75/2017 e non appare coerente con la finalità della procedura di stabilizzazione, volta al superamento del precariato “nel senso della salvaguardia delle aspettative dei lavoratori precari correlate alla specifica qualifica e allo specifico profilo già ricoperti”.
Il Tar ha, infine, ribadito che le procedure di stabilizzazione del personale precario rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo (art. 63, co. 4, D.LGS. n. 165/2001) in quanto sono qualificabili come “procedure concorsuali” perché caratterizzate dalla valutazione di titoli, dall’espletamento di prove selettive e dall’attribuzione di punteggi.

Stabilizzazione dei precari
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