Il comportamento del datore di lavoro che lascia in condizione di inattività il dipendente si pone in contrasto con l’art. 2103 c.c. e, al tempo stess, è “lesivo del fondamentale diritto al lavoro, inteso soprattutto come mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino, nonché dell’immagine e della professionalità del dipendente, ineluttabilmente mortificate dal mancato esercizio delle prestazioni tipiche della qualifica di appartenenza e tale da comportare una lesione di un bene immateriale per eccellenza, qual è la dignità professionale del lavoratore, intesa come esigenza umana di manifestare la propria utilità e le proprie capacità nel contesto lavorativo”. Tali aspetti ineriscono tipicamente al danno non patrimoniale, nelle componenti di danno morale ed esistenziale (Così, Cass. n. 5431/2019 e Cass. n. 7963/2012).

K.P.

Inattività forzata (del lavoratore subordinato)
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