La revoca di un rapporto accessorio a quello di agenzia (supervisione degli agenti di una certa zona) non costituisce giusta causa di recesso dell’agente dal rapporto principale.

 Nota a Cass. 20 febbraio 2019, n. 4945

Valerio Di Bello

Il rapporto tra contratto di agenzia ed incarico accessorio di supervisione si inserisce nello schema del collegamento negoziale, con vincolo di dipendenza unilaterale. I contratti accessori, infatti, seguono la sorte dei contratti principali cui accedono, ma non ne mutuano la disciplina. Ne consegue che ognuno di essi “rimane assoggettato alle proprie regole (legali o convenzionali)” mentre il vincolo di collegamento (ossia l’interdipendenza esistente tra i due rapporti negoziali), acquista rilievo soltanto “nel senso che le vicende del rapporto principale si ripercuotono sul rapporto accessorio, condizionandone la validità e l’efficacia”. Sicché la revoca dell’incarico accessorio, essendo riferito ad un rapporto contrattuale distinto da quello di agenzia, “non può dispiegare alcun effetto su quest’ultimo, né sotto il profilo della pretesa inadempienza del preponente revocante agli obblighi discendenti dal contratto di agenzia, né dall’angolo visuale di una pretesa carenza di interesse del medesimo preponente alla prosecuzione del rapporto di agenzia”.

In sintesi, mentre il rapporto accessorio segue le sorti di quello principale cui accede, senza peraltro modificarne la disciplina, che resta quella originaria, il rapporto principale non subisce alcun condizionamento dalle sorti del rapporto accessorio.

Il principio è ribadito dalla Corte di Cassazione (20 febbraio 2019, n. 4945; conformi: Cass. n. 16940/2018 e Cass. n. 19678/2005) che conferma la sentenza di merito (App. Roma R.G.N. 5318/2010) in relazione ad un accordo con il quale un istituto di credito aveva conferito ad un agente l’incarico accessorio di district manager, prevedendo la facoltà di revocarlo a suo insindacabile giudizio, con effetto immediato e senza preavviso. La Corte territoriale aveva altresì rilevato che, trattandosi di contratto accessorio rispetto a quello di agenzia, la revoca dell’incarico non avrebbe potuto avere alcun effetto sul rapporto principale ed il recesso dell’appellante non poteva considerarsi in alcun modo giustificato.

Contratto di agenzia e incarico accessorio
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