di Marialuisa De Vita, Francesco Palladino e Stefano Quaranta

Parte I

Le novità per CAF e professionisti

Marialuisa De Vita

 Il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 (convertito, con modificazioni, con la L. 28 marzo 2019, n. 26), oltre alle specifiche norme su “reddito di cittadinanza” e “quota 100”, contiene anche alcune disposizioni di natura fiscale. Tra queste, si segnalano quelle relative ai requisiti autorizzativi per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale prestata dai Caf, nonché quelle relative al regime sanzionatorio previsto non solo per i Caf, ma anche per i professionisti, in caso di rilascio di visto di conformità o asseverazione infedele.

Quanto alla prima novità, l’art. 6, co. 8-bis del D.L. n. 4/2019 abroga l’art. 7, co. 2-ter del D.M. n. 164/1999, di disciplina del requisito dimensionale da rispettare per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale da parte dei Caf.

Più precisamente, viene eliminato l’obbligo per l’Agenzia delle Entrate di verificare annualmente che la media delle dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun Caf nel triennio precedente sia almeno pari al 1% della media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti autorizzati all’attività di assistenza fiscale nello stesso triennio.

Conseguentemente, per ragioni di coordinamento normativo, è stato rimosso anche il riferimento al requisito dimensionale contenuto sia nell’art. 10, co. 3 del decreto medesimo (avente ad oggetto la disciplina dell’esercizio dei poteri di vigilanza dell’Amministrazione finanziaria nei confronti dei Caf) sia nell’art. 35, co. 3 del D.Lgs. n. 175/2014 (che ammetteva, per i Caf autorizzati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2014, uno scostamento massimo del requisito dimensionale pari al 10%).

Più rilevanti, invece, sono le modifiche apportate dall’art. 7-bis del D.L. n. 4/2019 in esame all’art. 39, co. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 241/1997 disciplinante il regime sanzionatorio previsto per i Caf e i professionisti che appongono un visto di conformità infedele o redigono un’asseverazione non corretta.

Innanzitutto, viene confermata, in generale, l’applicazione di una sanzione amministrativa da € 258 a € 2.582; tuttavia, se il visto infedele viene rilasciato rispetto a un modello 730, i Caf e/o i professionisti non sono più tenuti al pagamento di una somma corrispondente all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente in sede di controllo formale della dichiarazione, ma solo al pagamento di una sanzione pari al 30% della maggiore imposta riscontrata sempre che il rilascio del visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

Viene, così, mitigato in favore di Caf e professionisti il previgente regime sanzionatorio.

In secondo luogo, è prevista la possibilità per gli intermediari (a condizione che l’infedeltà del visto non sia stata già contestata) di trasmettere una dichiarazione rettificativa ovvero, qualora il contribuente non intenda presentare una nuova dichiarazione, una comunicazione all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione dei dati relativi alla rettifica. Al ricorrere di questa ipotesi, la sanzione dovuta (ossia il 30% della maggiore imposta accertata) può essere ridotta dall’intermediario avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997.

L’art. 7-bis del D.L. n. 4/2019 ha, inoltre, escluso l’applicazione della maggiorazione (ovverosia l’aumento fino alla metà) delle sanzioni sopra descritte nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, è incorso in altra violazione della stessa indole non definita in dipendenza di adesione all’accertamento di mediazione e di conciliazione (cfr. art. 7, comma 3 del D.Lgs. n. 472/1997).

Infine, un’ulteriore novità attiene al controllo formale eseguito dall’Amministrazione finanziaria nelle ipotesi di presentazione del modello 730 precompilato (anche nei casi in cui vi siano apportate modifiche) effettuata mediante un Caf o professionista.

In tali casi, l’art. 5, co. 3 del D.Lgs. n. 175/2014 (come modificato dall’art. 7-bis del D.L. n. 4/2019) prevede ora che il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi resta a carico del contribuente, fermo restando l’effettuazione del suddetto controllo nei confronti del Caf o professionista anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata. Relativamente al controllo formale circa la sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni, nessuna modifica, invece, viene apportata rispetto al regime previgente. Resta confermata, infatti, la regola secondo cui, in tali casi, il controllo è effettuato solo nei confronti del contribuente.

Parte II

Pace contributiva e anticipazione indennità di fine servizio

Stefano Quaranta

L’art. 20 del D.L. in esame si occupa della facoltà di riscatto agevolato della laurea (o di altro titolo equiparato) e dei periodi non coperti da contribuzione (più precisamente la norma distingue tra riscatto agevolato della laurea, al co. 6, e riscatto di periodi non lavorati, ai co. da 1 a 5).

È previsto, per il triennio 2019-2021, che i soggetti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata prevista dall’art 2, co. 26, L. n. 335/1995, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, abbiano la facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi:

a) antecedenti al 29 gennaio 2019, compresi tra la data del primo e quella dell’ultimo contributo comunque accreditato nelle ricordate forme assicurative;

b) non soggetti a obbligo contributivo;

c) non già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria.

Il periodo scoperto di contribuzione non deve essere coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto, non solo presso il Fondo cui è diretta la domanda stessa, ma anche presso qualsiasi forma di previdenza obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti) e può essere ammesso a riscatto nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi, nonché può collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1995. I periodi da ammettere a riscatto devono comunque essere precedenti alla data del 29 gennaio 2019, ancorché la domanda di riscatto possa essere presentata entro il 31 dicembre 2021.

La facoltà di riscatto è esercitata a domanda dell’assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti e affini entro il secondo grado.

L’onere di riscatto, rateizzabile fino a un massimo di 60 rate mensili (la rateizzazione non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari), nel solo caso di riscatto agevolato della laurea può essere calcolato con una modalità alternativa a quelle fino a prima esistenti: è, infatti, consentito al richiedente, purché anagraficamente “under 45”, di optare per la modalità di calcolo ad egli più vantaggiosa (si veda il co. 5-quater, dell’art. 2, D.Lgs n. 184/1997, introdotto dal co. 6 dell’art. 20 in esame), prendendo come riferimento il minimale degli artigiani e commercianti vigente e utilizzando l’aliquota per il computo delle prestazioni pensionistiche nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, entrambi vigenti nell’anno di presentazione della domanda. Il contributo è rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda.

In materia l’Inps, con la Circolare n. 36/2019, ha fornito indicazioni circa le modalità applicative della disciplina dell’istituto in commento. Da una lettura combinata dell’art 20 e della suddetta Circolare, si evince che sono esclusi dal riscatto dei periodi non lavorati gli iscritti alle casse professionali (es. avvocati, dottori commercialisti), i quali invece posso fare il riscatto della laurea.

A titolo di precisazione, è bene chiarire che la suddetta modalità di calcolo dell’onere si aggiunge a quelle previste dal co. 4 (per periodi che si collocano nel sistema retributivo), dal co. 5 (periodi che si collocano nel sistema contributivo) e dal co. 5-bis (per i soggetti inoccupati), del citato art. 2 del D.Lgs n. 184/1997, e resta alternativa a quella di cui al co. 5 dell’art. 2. Pertanto, i soggetti interessati dalla disposizione in commento potranno richiedere che l’onere di riscatto dei periodi da valutare nel sistema contributivo sia quantificato in base a quanto previsto al co. 5-quater o al co. 5 del richiamato art. 2 del D.Lgs n. 184/1997.

Il 50% di quanto corrisposto a titolo di riscatto è detraibile dal reddito complessivo del contribuente in 5 quote annuali di pari importo, a partire dall’anno di sostenimento della spesa.

Per i lavoratori del settore privato, l’onere per il riscatto può essere sostenuto dal datore di lavoro dell’assicurato attraverso la destinazione a tal fine dei premi di produzione spettanti al lavoratore. In questa ipotesi, quanto corrisposto è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo del datore di lavoro e non concorre alla determinazione dei redditi da lavoro del dipendente a favore di cui è pagato.

L’art. 23 tratta dell’anticipazione dell’indennità di fine servizio per i dipendenti di enti pubblici assunti prima del 1° gennaio 2001.

Tale disposizione opera per i dipendenti con le caratteristiche appena menzionate che siano acceduti alle ipotesi di pensionamento contemplato dal c.d. Decreto “Quota 100” e prevede la possibilità di richiedere un’anticipazione delle somme (altrimenti percepibili in momenti differiti) loro spettanti a titolo di indennità di fine servizio, corrisposta tramite un prestito erogato da istituti bancari convenzionati.

In altri termini, tali soggetti, sulla base di apposite certificazioni rilasciate dall’Inps, possono richiedere, mediante un finanziamento bancario agevolato, una somma pari all’indennità di fine servizio maturata.

L’importo finanziabile, ai sensi del co. 5 dell’art. 23, è pari a € 45.000,00, ovvero alla diversa minor somma spettante nel caso in cui l’indennità di fine servizio sia di importo inferiore.

È previsto che il finanziamento de quo e le formalità ad esso connesse, per l’intero svolgimento del rapporto, siano esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.

Parte III

 Detassazione delle indennità di fine servizio

 Francesco Palladino

Il decreto “reddito di cittadinanza e quota cento”, oltre alla possibilità – analizzata infra – di anticipare l’indennità di fine servizio grazie al prestito bancario agevolato (per un importo massimo di € 45.000) ha introdotto un’altra rilevante novità, questa volta di natura squisitamente fiscale, per i dipendenti pubblici.

Per tali contribuenti è ora prevista una detassazione delle indennità di fine servizio, detassazione che aumenta con il crescere del tempo trascorso tra la data di cessazione del rapporto di lavoro (o, in caso di cessazione avvenuta anteriormente al 1° gennaio 2019, fra questa data) e quella del pagamento dell’indennità.

In particolare, con l’art. 24 del decreto in argomento, l’aliquota IRPEF da applicare su tali indennità (determinate secondo le regole stabilite dall’art. 19, co. 2-bis, TUIR) è ridotta in misura pari a:

  • 1,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
  • 3 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
  • 4,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi 36mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
  • 6 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi 48 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
  • 7,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi 60 o più mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Tuttavia, ai sensi del co. 2 dell’art. 24, tali riduzioni non si applicano sull’imponibile dell’indennità di fine servizio che ecceda l’importo di € 50.000. Dunque, laddove sia percepita un’indennità per un importo superiore al suddetto limite, fino all’importo di € 50.000, si potrà beneficiare della riduzione delle aliquote, mentre la parte che eccede tale limite verrà tassata con le ordinarie aliquote IRPEF di cui all’art. 11 TUIR.

Reddito di cittadinanza e quota 100: le misure fiscali
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