Le quietanze a saldo contenenti una rinunzia a maggiori somme sottoscritte alla fine del rapporto di lavoro possono assumere il valore di rinuncia o transazione alla condizione che siano rilasciate con la consapevolezza di diritti determinati ovvero obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi.

Nota a Cass. ord.  18 settembre 2019, n. 23296

Kevin Puntillo

La quietanza a saldo sottoscritta dal lavoratore, che contenga una dichiarazione di rinuncia a maggiori somme e che sia riferita, in termini generici, ad una serie di titoli di pretese in astratto ipotizzabili in relazione alla prestazione di lavoro subordinato e alla conclusione del relativo rapporto è assimilabile alle clausole di stile e non è sufficiente di per sé a comprovare l’effettiva sussistenza di una volontà dispositiva dell’interessato (cfr. Cass. n. 9407/2011 e n. 1657/2008). Pertanto, il lavoratore può impugnarla nei termini di cui all’art. 2113 c.c., “alla condizione che risulti accertato, sulla base dell’interpretazione del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili aliunde, che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi”.

Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cass. (18 settembre 2019, n. 23296 conforme ad App. Genova n. 360/2014) la quale ribadisce che nella quietanza a saldo, per poter ravvisare gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto, “è necessario che per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione, o desumibili aliunde, risulti che la parte l’abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti” (cfr. Cass. 31 gennaio 2011 n. 2146, 15 settembre 2015, n. 18094 e 6 maggio 2015 n. 9120).

Valore delle quietanze a saldo
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