Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 novembre 2019, n. 31290

Ricalcolo della pensione, Retribuzione assunta a base di
computo, Voci computabili, Maggiore contribuzione figurativa, Trattamento di
mobilità

Rilevato

 

che con sentenza del 12 marzo 2014, la Corte
d’Appello di Ancona, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Camerino,
rigettava la domanda proposta da M. T. nei confronti dell’INPS, avente ad
oggetto il ricalcolo della pensione in considerazione della maggiore
contribuzione figurativa da accreditarsi con riguardo ai periodi di fruizione
del trattamento di mobilità per non essere state incluse nella retribuzione
assunta a base di computo alcune voci viceversa computabili;

– che la decisione della Corte territoriale discende
dall’aver questa ritenuto insussistente il diritto al richiesto ricalcolo per
essere l’ammontare della contribuzione conseguente e corrispondente all’importo
dell’indennità di mobilità;

– che per la cassazione di tale decisione ricorre il
T., affidando l’impugnazione a tre motivi, in relazione alla quale l’INPS si è
limitata al deposito di delega per la difesa nel corso dell’udienza di
discussione;

– che il ricorrente ha poi presentato memoria;

 

Considerato

 

– che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare
la violazione e falsa applicazione degli artt. 8, I. n. 155/1981, 12, I. n. 153/1969, 3, comma 6, d.lgs. n. 503/1992
nonché del d.lgs n. 314/1997, imputa alla Corte
territoriale il mancato riferimento alla nozione di retribuzione prevista,
quale base di computo per la contribuzione relativa ai periodi riconosciuti
figurativamente, dall’art. 8 I.
n. 155/1981, che impone il riferimento alla media delle retribuzioni
settimanali percepite in costanza di lavoro nell’anno solare in cui si
collocano quei periodi, sancendo così l’irrilevanza, ai fini della
determinazione della contribuzione figurativa da accreditare per i periodi
medesimi, del riferimento a quanto percepito dal lavoratore nel periodo di
mobilità;

che, con il secondo motivo, denunciando la
violazione e falsa applicazione dell’art. 100
c.p.c., il ricorrente lamenta l’incongruità logica e giuridica
dell’argomento centrale su cui la Corte territoriale basa il proprio
pronunciamento, dato dalla mancata contestazione dell’importo dell’indennità di
mobilità percepita in relazione al quale la contribuzione figurativa
accreditata risulta puntualmente commisurata, evidenziando come, a motivo della
pretesa irrilevanza ai fini della determinazione della contribuzione figurativa
dovuta per il periodo di mobilità di quanto percepito a titolo di indennità di
mobilità, il difetto di interesse ad agire per la contestazione dell’importo
dell’indennità medesima;

che nel terzo motivo la violazione e falsa
applicazione dell’art. 47,
d.P.R. n. 639/1970 è prospettata in relazione alla ritenuta
contraddittorietà della pronunzia resa dalla Corte territoriale la quale, a
detta del ricorrente, mentre chiaramente afferma non essere maturata in relazione
alla pretesa alcuna decadenza o prescrizione, finisce per riconoscere di fatto
l’effetto preclusivo dell’azione connesso alla decadenza laddove afferma che, a
motivo della mancata contestazione dell’importo dell’indennità di mobilità,
ricorre “l’impossibilità di imporre ed effettuare un ricalcolo su dati e
conseguenti diritti oramai definitivamente consolidati”;

che tutti i suesposti motivi, i quali, in quanto
strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono
ritenersi infondati alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr.,
da ultimo, Cass. 14 marzo 2018, n. 6161)
secondo cui, ai fini della determinazione della contribuzione figurativa da
accreditare per il periodo di mobilità, non trova applicazione l’art. 8 I. n. 155/1981 che,
nell’individuazione della retribuzione da assumere a base di computo di tale
contribuzione assume a fondamento un principio di equivalenza fra retribuzione
imponibile e retribuzione pensionabile, bensì alla disposizione dettata ad hoc
dall’art. 7, commi 1 e 9, I. n.
223/1991 che, discostandosi da quel principio, fa riferimento ai fini della
determinazione della contribuzione figurativa per mobilità alla nozione di
retribuzione valevole per il calcolo del trattamento straordinario di
integrazione salariale, corrispondente alla retribuzione comprensiva di tutti
gli emolumenti di carattere continuativo che devono essere considerati come
componenti della normale retribuzione oraria spettante per il periodo
immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro (cfr. Cass. n. 1578/2007);

che, pertanto, il ricorso va rigettato, senza
attribuzione delle spese per essersi l’Istituto intimato limitato al deposito
di delega per la difesa nel corso dell’udienza di discussione

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n.
115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1
bis dello stesso art. 13, se
dovuto.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 novembre 2019, n. 31290
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: