Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 19 marzo 2020, n. 7470

Mobilità, Corresponsione anticipata dell’indennità di
mobilità, Inps, Anno finanziario di riferimento

Fatti di causa

V.M., licenziato il 25.5.2011 e posto in mobilità
per ventiquattro mesi, chiese all’Inps la corresponsione anticipata
dell’indennità di mobilità ai sensi dell’art. 7, comma 5, della legge n.
223 del 1991.

La domanda gli venne accolta limitatamente alla
liquidazione corrispondente a quattro mesi, cioè per il solo periodo 1.9.2011 –
31.12.2011, in quanto secondo l’Inps il finanziamento era stato disposto di
anno in anno e, quindi, l’anticipazione non poteva essere concessa oltre l’anno
finanziario di riferimento.

V. adì il giudice del lavoro del Tribunale di
Pinerolo che accolse la domanda, ritenendo sussistere il diritto del ricorrente
ad ottenere la corresponsione dell’intera indennità di mobilità.

La Corte d’appello di Torino, adita in sede di
impugnazione dall’Inps, ha confermato la gravata decisione (sentenza del
19.6.2014) dopo aver spiegato che l’erogazione in un’unica soluzione
dell’indennità di mobilità in via anticipata è funzionale alla natura di
contributo finanziario che la legge riconosce alla stessa nell’ottica di
incentivare i lavoratori in mobilità ad iniziare attività di lavoro autonomo o
in cooperativa.

Per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps con
un solo motivo, cui resiste V.M. con controricorso illustrato da memoria.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con un solo motivo l’Inps deduce la violazione e
falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 7, commi 1°, 2°, 5°,
degli art. 9, comma 6°, lett. b,
e 16, comma 1°, della legge 23
luglio 1991, n. 223, con riferimento all’art. 7, comma 7°, del D.L. 20
maggio 1993, n. 148, convertito in legge 19
luglio 1993, n. 236, all’art.
1, comma 32, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, agli artt. 1 e 2 del D.M. 14 marzo 2011, n.
57955, all’art. 33, comma
23°, della legge 12 novembre 2011, n. 183 ed all’art. 3, comma 1°, della legge 3
luglio 2012, n. 92 (art. 360 n. 3 cod. proc.
civ.).

2. In sintesi, secondo l’Inps, in base al combinato
disposto delle citate disposizioni normative nel caso, come quello in esame, di
un lavoratore licenziato nel 2011 da un’impresa esercente attività commerciale
con più di 50 addetti che abbia optato, con istanza del 12.7.2011, per il
beneficio dell’indennità di mobilità c.d. anticipata, la misura di tale
beneficio deve essere limitata alla somma delle mensilità di indennità di
mobilità in deroga spettanti sino al 31 dicembre 2011, non potendo essere
comprensiva delle mensilità scaturenti da proroghe legislative disposte per
anni successivi, dovendo tenersi conto del fatto che l’esercizio della suddetta
opzione ha comportato la  conseguente
contestuale cancellazione del medesimo lavoratore dalle liste di mobilità,
avvenuta nella fattispecie nel corso dello stesso 2011.

3. Quindi, secondo il presente assunto difensivo, il
lavoratore non aveva diritto a vedersi corrisposte anticipatamente tutte le
ventiquattro mensilità dell’indennità di mobilità fino al mese di maggio del
2013 (in astratto possibile in virtù della proroga del trattamento di mobilità
in deroga successivamente disposta per l’anno 2012) in quanto la sua istanza,
relativa all’anno 2011, era stata già definita e in conseguenza della relativa
cancellazione dalla lista di mobilità il medesimo aveva perso lo stato di
disoccupazione e la possibilità di acquisire tutti gli effetti che a tale stato
si riconnettevano. Inoltre, occorreva considerare che la mobilità in deroga per
l’anno 2011. ed il relativo finanziamento erano stati limitati dalla norma a
quello stesso anno finanziario (31.12.2011), con la conseguenza che il
lavoratore non poteva che ricevere in via anticipata il numero di mensilità che
gli spettavano al momento in cui aveva effettuato la relativa opzione,
cancellandosi dalla lista di mobilità.

4. Il ricorso è infondato.

Invero, come questa Corte ha già avuto già modo di
affermare (Cass. Sez. Lav. n. 9007 del 20.6.2002), « Poiché l’art. 7, comma quinto, legge 23
luglio 1991, n. 223, consente ai lavoratori in mobilità di richiedere la
corresponsione anticipata della indennità di mobilità al fine di intraprendere
un’attività autonoma o di associarsi in cooperativa, in conformità alle norme
vigenti, e poiché la erogazione in unica soluzione ed in via anticipata di più
ratei della indennità di mobilità determina il mutamento della natura
dell’indennità stessa, la quale non è più funzionale al sostegno dello stato di
bisogno che nasce dalla disoccupazione, ma assume la natura di contributo
finanziario, destinato a sopperire alle spese iniziali di un’attività che il
lavoratore in mobilità svolge in proprio e ad indirizzare i lavoratori
disoccupati nel settore delle attività autonome e delle cooperative,
l’erogazione anticipata dell’indennità può essere richiesta anche per
intraprendere un’attività di natura imprenditoriale, senza sottoposizioni a
limiti o a condizioni non previsti dal citato art. 7, comma quinto».

5. Tra l’altro, nel ribadirsi che la previsione
dell’art. 7 della legge n.
223/1991 risponde alla “ratio” di agevolare l’inserimento nel
lavoro dei lavoratori collocati in mobilità, così perdendo la sua connotazione
di tipica prestazione di sicurezza sociale, e configurandosi non già come
funzionale a sopperire ad uno stato di bisogno, ma come un contributo
finanziario, destinato a sopperire alle spese iniziali di un’attività che il
lavoratore in mobilità svolge in proprio, si è anche precisato che l’indennità
non deve necessariamente essere richiesta prima dell’inizio dell’attività che
si intende esercitare, (non ravvisandosi nella legge una precisa indicazione in
tal senso), ma può anche essere richiesta dopo aver intrapreso la suddetta
attività autonoma (v. Cass. Sez. Lav. n. 9469 del
12.6.2003).

6. Oltretutto, nel confermarsi che la
“ratio” sottesa alla citata disposizione di legge è quella di
indirizzare il più possibile il disoccupato in mobilità verso attività
autonome, al fine precipuo di ridurre la pressione sul mercato del lavoro
subordinato ed acquistando in tal senso la connotazione di contributo
finanziario, si è anche chiarito che, in ipotesi di temporanea intervenuta
rioccupazione del beneficiario quale lavoratore subordinato durante i
ventiquattro mesi successivi all’erogazione dell’anticipazione, le somme
percepite dal medesimo lavoratore devono essere restituite per intero e non
solo in proporzione alla durata di tale rioccupazione (v. in tal senso Cass.
Sez. Lav. n. 12746 del 20.5.2010).

7. Da ultimo si è espressamente statuito (Cass. Sez. Lav. – Ordinanza n. 9023 dell’1.4.2019)
che « In tema di indennità di mobilità, l’estensione a favore dei dipendenti di
imprese commerciali con meno di 200 e più di 50 dipendenti, prevista dall’art. 7, comma 7, del d.l. n. 148
del 1993, conv. con modif. dalla I. n. 236 del
1993, e successive proroghe, opera anche per la corresponsione anticipata
di cui all’art. 7, comma 5,
della I. n. 223 del 1991, in riferimento all’integrale importo spettante e
non limitatamente all’anno in cui è stata concessa, senza che rilevi la
cancellazione dalle liste di mobilità per effetto dell’esercizio dell’opzione,
atteso che il diritto al trattamento matura prima della  cancellazione, anche in caso di pagamento
dell’indennità in un’unica soluzione ed in via anticipata».

8. Pertanto, l’impugnata decisione non merita le
censure sollevate dall’Inps, atteso che la Corte d’appello di Torino si è
attenuta ai suddetti principi e, di conseguenza, il ricorso va rigettato.

9. Le spese di lite del presente giudizio seguono la
soccombenza del ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo, con
attribuzione delle stesse ai difensori dichiaratisi antistatari.

Ricorrono, infine, i presupposti per la condanna del
ricorrente al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo ai sensi
dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002,
se dovuto.

 

P.Q.M.

 

rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento
delle spese nella misura di € 3200,00, di cui € 3000,00 per compensi
professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, con
attribuzione ai difensori antistatari S.A. e M.P..

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.
115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,
da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,
se dovuto.

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