Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 ottobre 2020, n. 22986

Avviso di addebito, Verbale di accertamento ispettivo,
Recupero di contribuzione Inps per le ore non lavorate, ma ricadenti
nell’orario di lavoro contrattuale, Assenze ingiustificate, permessi non
retribuiti e periodi di aspettativa non previsti dalla contrattazione
collettiva, Obbligo del minimale contributivo

Rilevato che

con sentenza n. 617 del 2014, la Corte d’appello di
Ancona, riformando la sentenza di primo grado ed accogliendo l’impugnazione
proposta dall’Inps, ha rigettato l’opposizione avverso l’avviso di addebito,
seguito a verbale di accertamento ispettivo, proposta da C. F., in proprio e
quale legale rappresentante della s.a.s. F. C. & C.;

la questione controversa riguardava la legittimità
del recupero di contribuzione eseguito dall’Inps per le ore non lavorate, ma
ricadenti nell’orario di lavoro contrattuale, per le quali la società datrice
di lavoro non aveva versato la contribuzione previdenziale ritenendo decisivo che
i dipendenti avessero lavorato in misura inferiore all’orario di lavoro
contrattuale;

ad avviso della Corte, superati i rilievi di
genericità dell’appello e di legittimità dell’azione esecutiva intrapresa con
l’emissione dell’avviso di addebito, la pretesa dell’Istituto (relativa anche
alla illegittima fiscalizzazione di oneri sociali non dovuti) doveva ritenersi
fondata in ragione delle risultanze dell’accertamento ispettivo che aveva
riscontrato che la s.a.s. di F. C. & C., nel periodo interessato dal recupero
a contribuzione (da dicembre 2007 a dicembre 2011), aveva annotato nei fogli
paga/presenze, nelle registrazioni obbligatorie e infine nel libro unico del
lavoro, per una parte dei dipendenti, un orario di lavoro inferiore a quello
contrattuale nonché assenze ingiustificate, permessi non retribuiti e periodi
di aspettativa non giustificati dalle previsioni della contrattazione
collettiva;

da tale situazione emergeva, dunque, l’illegittimità
della riduzione dell’obbligo contributivo in quanto l’accordo delle parti,
inteso a sospendere l’operatività del contratto di lavoro e delle rispettive
obbligazioni per un certo lasso di tempo, non era opponibile all’INPS ed una
diversa ricostruzione avrebbe violato il principio dell’autonomia del rapporto
previdenziale e, quindi, contributivo rispetto al rapporto di lavoro ed il
principio della nullità dei patti diretti ad eludere gli obblighi
previdenziali, fissato dall’art. 2115, terzo comma,
c.c.;

la giurisprudenza di legittimità, inoltre, aveva
affermato, nell’interpretare l’art.
1, comma 1 parte prima, d.l. n. 338 del 1989, il principio secondo il quale
l’imponibile contributivo deve essere individuato sulla base di quanto contrattualmente
dovuto ai dipendenti, ancorché costoro avessero di fatto percepito somme
inferiori a quelle spettanti in forza del contratto individuale di lavoro,
avendo osservato un orario di lavoro inferiore o essendo posti in temporanea
sospensione dal lavoro e dalla retribuzione; avverso tale sentenza ricorre per
cassazione C. F., in proprio e quale legale rappresentante della s.a.s. di F.
C. & C., sulla base di sette motivi, successivamente illustrati da memoria:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 2697
c.c. e dell’art. 115 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360, primo comma n. 3, c.p.c., in
relazione alla circostanza che la sentenza impugnata non aveva indicato quali
fossero le previsioni contrattuali collettive in tema di permessi, aspettative
ed orari, ritenute inadempiute dalla datrice di lavoro, previsioni i cui testi
contrattuali non erano mai stati prodotti; 2) violazione dell’art. 1 I. n. 389 del 1989,
dell’art. 12 I. n. 153 del
1969, dell’art. 2094 e dell’art. 2098 c.c., in ragione del fatto che la
datrice di lavoro non aveva posto in essere alcun inadempimento contrattuale,
posto che all’interno del rapporto di lavoro vige il principio di
corrispettività secondo il quale, nell’ipotesi di sospensione rapporto, non è
dovuta alcuna retribuzione; 3) violazione dell’art. 1 I. n. 389 del 1989 che,
se interpretato secondo le indicazioni della giurisprudenza di legittimità,
comporta che nessuna valenza, ai fini dell’individuazione del minimale
contributivo previsto dalla contrattazione collettiva, debba riconoscersi agli
istituti contrattuali di natura normativa, quali i permessi e le sospensioni;
4) violazione dell’art. 2115, terzo comma, c.c.
per avervi ricondotto la concreta fattispecie dedotta in causa, posto che la
stessa non integra alcun patto elusivo degli obblighi contributivi; 5) omesso
esame di un fatto decisivo per il giudizio che ha formato oggetto di
discussione tra le parti, ai sensi del primo comma n. 5 dell’art. 360 c.p.c., costituito dalla circostanza,
dedotta e documentata dalla datrice di lavoro, che il contratto collettivo
applicato prevedeva vicende sospensive della prestazione e del correlativo obbligo
retributivo, come l’art. 34 del c.c.n.l. 3.6.2010 per le aziende artigiane
metalmeccaniche; 6) violazione dell’art. 24, quarto comma, d.lgs. n. 46
del 1999 anche in relazione all’abrogazione dell’art. 25, secondo comma, del
medesimo d.lgs. n. 46 del 1999 e falsa
applicazione del primo comma dello stesso articolo, in relazione alla mancata
rilevazione del difetto del potere di iscrizione a ruolo in pendenza di ricorso
amministrativo avverso il verbale di accertamento; 7) formulato in via
subordinata, violazione – ai sensi dell’art. 360,
primo comma n.3, c.p.c.- dell’art. 418 c.p.c.
in quanto la sentenza impugnata non aveva dichiarato inammissibile la domanda
riconvenzionale proposta dall’INPS, formulata senza la previa richiesta di
fissazione di nuova udienza; l’INPS si è limitato a depositare procura speciale
in calce alla copia notificata del ricorso;

 

Considerato che

 

i motivi sesto e settimo, da trattare congiuntamente
in quanto entrambi riferiti a questioni procedimentali e processuali, sono
infondati; viene proposta la tesi dell’illegittimità della procedura
esattoriale in ragione di vizi della procedura antecedenti alla notifica
dell’avviso di addebito, ma tale tesi è in contrasto evidente con i principi
che questa Corte di legittimità ha più volte affermato in materia di
riscossione dei contributi previdenziali, materia disciplinata dal d.lgs. n. 46 del 1999, e per l’INPS, dal 1 gennaio
2011, dall’art. 30 del d.l. n. 78
del 2010, conv., con modif., dalla I n. 122
del 2010, che, sinteticamente, si riassumono nei seguenti punti :

– non ostano all’esame, in sede di opposizione alla
cartella, della fondatezza della pretesa impositiva eventuali vizi della
procedura verificatisi anteriormente alla notifica della cartella (o in questo
caso dell’avviso di addebito), considerato che questa Corte ha ribadito in
plurimi arresti che la controversia in opposizione a cartella esattoriale
avente ad oggetto crediti degli enti previdenziali non si risolve nella mera
verifica della regolarità del titolo, ma comporta la valutazione di merito nel
rapporto debito-credito fra datore di lavoro ed ente previdenziale e senza che
occorra alcuna domanda riconvenzionale dell’Istituto, essendo stato precisato
(v. ex aliis Cass. n. 26395 del 26/11/2013, n. 16675 del 06/07/2017, n. 12025 del 07/05/2019)

che « in tema di riscossione di contributi e premi
assicurativi, il giudice dell’opposizione alla cartella esattoriale che ritenga
illegittima l’iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale
illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di
pagamento dell’istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che
governano l’opposizione a decreto ingiuntivo, con la conseguenza che gli
eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto
l’impossibilità, per l’Istituto, di avvalersi del titolo esecutivo (nel caso di
specie le stesse parti ricorrenti hanno affermato che l’INPS dispose sin dal 25
gennaio 2013 la sospensione dell’esecuzione), ma non lo fanno decadere dal
diritto di chiedere l’accertamento in sede giudiziaria dell’esistenza e
dell’ammontare del proprio credito»; dopo l’iscrizione a ruolo, fase peraltro
neanche più prevista dall’art. 30 d.l. n. 78
del 2010 sopra cit., neppure potrebbero incidere sulla procedura di
riscossione vizi propri dell’accertamento ispettivo, considerato che nel
procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come
regolato dagli artt. 24 e ss.
del d.lgs. n. 46 del 1999, in difetto di espresse previsioni normative che
condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di
quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative in forza
di quanto previsto, segnatamente, dall’art. 14 della I. n. 689 del 1981,
la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto
presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il
successivo atto di riscossione, ben potendo l’iscrizione a ruolo avvenire pur
in assenza di un atto di accertamento da parte dell’istituto (Cass. n. 4225 del 21/02/2018, Cass. n. 3269 del 10/02/2009) o, si aggiunge, pur
in presenza di un accertamento comunque viziato (seppur dovendosi valutare il
valore del relativo verbale a fini di prova);

ciò non comporta dubbi di legittimità costituzionale
per asserito contrasto con l’art. 24 Cost.
della ricostruzione del sistema di impugnazione del ruolo esattoriale in
materia di crediti previdenziali nei sensi appena precisati, poiché il diritto
di difesa del debitore è previsto e tutelato dalle norme di legge in esame,
mentre rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei
termini di esercizio del diritto di impugnazione (v. Cass. n. 14692 del 2007,
Cass. n. 9174 del 2010). Del resto, la stessa Corte Costituzionale, con ordinanza n. 111 del 2007 ha ritenuto
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del d.lgs. n. 46 del 1999 cit., art. 24,
proposta con riferimento all’art. 111 Cost. là
dove attribuisce agli enti previdenziali il potere di riscuotere i propri
crediti attraverso un titolo (il ruolo esattoriale, da cui scaturisce la
cartella di pagamento) che si forma prima e al di fuori del giudizio e in forza
del quale l’ente può conseguire il soddisfacimento della pretesa a prescindere
da una verifica in sede giurisdizionale della sua fondatezza, osservando, da un
lato, che non è irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un
creditore, attesa la sua natura pubblicistica e l’affidabilità derivante dal
procedimento che ne governa l’attività, di formare unilateralmente un titolo
esecutivo, e, dall’altro lato, che è rispettosa del diritto di difesa e dei
principi del giusto processo la possibilità, concessa al preteso debitore, di
promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di
cognizione nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni, sia grazie
alla possibilità di ottenere la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo
e/o dell’esecuzione, sia grazie alla ripartizione dell’onere della prova in base
alla posizione sostanziale (e non già formale) assunta dalle parti nel giudizio
di opposizione; gli ulteriori motivi del ricorso, da trattare congiuntamente in
quanto connessi, sono pure infondati;

si lamenta, con una certa contraddittorietà, che la
sentenza impugnata abbia fatto uso scorretto dei principi che regolano la
materia dell’imponibile contributivo, disciplinata dall’art. 1 I. n. 389 del 1989, per
aver affermato un inadempimento contrattuale tra le parti del rapporto di
lavoro senza esaminare ed indicare quali siano le disposizioni del contratto
collettivo violate e dimenticando che la nozione di minimale imponibile
contributivo non fa riferimento alle disposizioni contrattuali collettive di tipo
normativo; per altro verso, la sentenza avrebbe dato per assodato che gli
accordi intercorsi con taluni dipendenti, aventi ad oggetto la temporanea
sospensione dei rapporti  i lavoro con
effetti sulla stessa esistenza dell’obbligo retributivo nei loro confronti,
fossero illegittimi laddove, invece, tali accordi erano previsti dall’art. 34
del c.c.n.l. aziende artigiane metalmeccaniche (documento prodotto dagli stessi
ricorrenti) e, dunque, erano stati realizzati in modo del tutto legittimo;

la tesi prospettata in ricorso non è coerente con la
ricostruzione della nozione di minimale contributivo emergente dall’art. 1 I. n. 389 del 1989,
nonché dei suoi rapporti con le obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro,
che questa Corte di cassazione ha elaborato; in particolare, secondo la
giurisprudenza di questa Corte (da ultimo Cass. n.
15120 del 2019) che si è consolidata dopo l’arresto delle Sezioni Unite n. 11199 del 29/07/2002, l’importo
della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi
previdenziali non può essere inferiore all’importo di quella che ai lavoratori
di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti
collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base
nazionale (c.d. “minimale contributivo”), secondo il riferimento ad
essi fatto – con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale – dall’art. 1 del d.l. 9 ottobre 1989 n.
338 (convertito in legge 7 dicembre 1989 n. 389),
senza le limitazioni derivanti dall’applicazione dei criteri di cui all’art. 36 Costituzione (c.d. “minimo
retributivo costituzionale”), che sono rilevanti solo quando a detti
contratti si ricorre – con incidenza sul distinto rapporto di lavoro – ai fini
della determinazione della giusta retribuzione (v. ex aliis Cass. n. 801 del 20/01/2012). La regola del
minimale contributivo deriva dal principio di autonomia del rapporto
contributivo rispetto alle vicende dell’obbligazione retributiva, ben potendo
l’obbligo contributivo essere parametrato ad importo superiore a quanto
effettivamente corrisposto dal datore di lavoro; tale principio opera,
contrariamente a quanto sostenuto dalle parti ricorrenti, sia con riferimento
all’ammontare della retribuzione c.d. contributiva, sia con riferimento
all’orario di lavoro da prendere a parametro, che dev’essere l’orario di lavoro
normale stabilito dalla contrattazione collettiva o dal contratto individuale
se superiore;

difatti, è evidente che se ai lavoratori vengono
retribuite meno ore di quelle previste dal normale orario di lavoro e su tale
retribuzione viene calcolata la contribuzione, non vi può essere il rispetto
del minimo contributivo nei termini sopra rappresentati; vale infatti anche con
riferimento all’orario il principio stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza 20 luglio 1992, n. 342, secondo il quale
“una retribuzione (…) imponibile non inferiore a quella minima (è)
necessaria per l’assolvimento degli oneri contributivi e per la realizzazione
delle finalità assicurative e previdenziali, (in quanto), se si dovesse
prendere in considerazione una retribuzione imponibile inferiore, i contributi
determinati in base ad essa risulterebbero tali da non poter in alcun modo
soddisfare le suddette esigenze”;

nel settore dell’edilizia, l’art. 29 del d.l. n. 244 del 1995,
conv. in I. n. 341 del 1995, individua le
ipotesi di esenzione dall’obbligo del minimale contributivo – inteso anche come
obbligo di commisurare la contribuzione ad un numero di ore settimanali non
inferiore all’orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi
nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base
nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione – con
disposizione, avente chiara finalità antielusiva, che è stata ritenuta da
questa Corte di stretta interpretazione, analogamente alle fonti normative cui
essa rinvia (Cass. n. 9805 del 04/05/2011, Cass. n. 10134 del 
6/04/2018, e ancora, da ultimo, Cass.
n. 4690 del 18/2/2019). in proposito, è stato dunque escluso che una
sospensione consensuale della prestazione che derivi da una libera scelta del
datore di lavoro e costituisca il risultato di un accordo tra le parti possa
determinare la sospensione dell’obbligazione contributiva (v. Cass. n. 21700 del 13/10/2009, Cass. n. 9805 del 04/05/2011 e successive
conformi, che hanno superato la diversa soluzione adottata dal Cass. n. 1301 del 24/01/2006);

la necessità di tipizzare le suddette ipotesi
eccettive è sorta nel settore edile proprio perché ivi la possibilità di
rendere la prestazione lavorativa è normalmente condizionata da eventi esterni
che sfuggono al controllo delle parti;

il fatto che per gli altri settori merceologici non
vi sia analoga previsione non significa che sussista una generale libertà delle
parti di modulare l’orario di lavoro e la stessa presenza al lavoro così
rimodulando anche l’obbligazione contributiva, considerato che questa seconda è
svincolata dalla retribuzione effettivamente corrisposta e dev’essere connotata
dai caratteri di predeterminabilità, oggettività e possibilità di controllo;
anche nei settori diversi da quello edile, la contribuzione è dunque dovuta nei
casi di assenza del lavoratore o di sospensione concordata della prestazione
stessa che costituiscano il risultato di un accordo tra le parti derivante da
una libera scelta del datore di lavoro e non da ipotesi previste dalla legge e
dal contratto collettivo (quali malattia, maternità, infortunio, aspettativa,
permessi, cassa integrazione); in tal senso, e considerata l’autonomia del
rapporto contributivo rispetto a quello retributivo, è stato appunto rimodulato
il principio affermato nel recente arresto n. 24109 del 03/10/2018; ove dunque
gli enti previdenziali e assistenziali pretendano da un’impresa differenze
contributive sulla retribuzione virtuale determinata ai sensi del dell’art. 1 comma 1 del D.L.
09/10/1989, n. 338, anche con riferimento all’orario di lavoro, incombe al
datore di lavoro allegare e provare la ricorrenza di un’ipotesi eccettuativa
dell’obbligo, nel senso sopra individuato; la soluzione adottata nel caso dalla
Corte territoriale è dunque conforme a diritto, considerato che l’esenzione
dall’obbligo contributivo era nel caso sostenuta dal datore di lavoro sulla
base della necessità di adeguare la contribuzione alla prestazione
effettivamente resa, nella ritenuta legittimità delle sospensioni concordate ma
senza alcuna specificazione della derivazione delle assenze da ipotesi legali o
contrattuali di sospensione della prestazione;

i ricorrenti, del resto, insistono nel ritenere che
spetti all’Inps provare quale sia l’inadempimento contrattuale dal quale
ipotizzano che derivi anche l’inadempimento dell’obbligo contributivo e si
limitano a citare, solo ad esempio di sospensione prevista dalla contrattazione
collettiva, l’art. 34 del c.c.n.l. delle aziende artigiane metalmeccaniche del
2010, quando il periodo interessato va dal 2007 al 2011;

in definitiva, il ricorso va rigettato;

non si provvedere sulle spese atteso che l’INPS non
ha svolto attività difensiva, limitandosi a depositare procura speciale.

 

P.Q.M.

 

rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n.
115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1
bis dello stesso art. 13, ove
previsto.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 ottobre 2020, n. 22986
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