Pensione e reddito da lavoro cumulabili anche per i giornalisti.

Nota a Cass. 6 ottobre 2020, n. 21470

Pamela Coti

Ai giornalisti iscritti all’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI) si applica, ai sensi dell’art. 76 della L. n. 388/2000, la stessa disciplina prevista per gli iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) gestita dall’INPS, ossia la piena cumulabilità della pensione e del reddito da lavoro.

È quanto afferma la Corte di Cassazione (6 ottobre 2020, n. 21470, conforme ad App. Roma 4 settembre 2014, n. 4452) in linea con una precedente pronuncia (Cass. n. 19573/2019 che aveva superato il diverso orientamento di Cass. nn. 8067/2016 e 12671/2016), rilevando che agli iscritti all’INPGI si applica la stessa disciplina prevista per gli iscritti all’AGO facente capo all’INPS, in quanto l’INPGI gestisce una forma di assicurazione sostitutiva di quella garantita dall’INPS.

Di conseguenza, l’art. 15 del Regolamento INPGI, approvato con D.M. 24 luglio 1995, in base al quale in caso di reddito lavorativo superiore ad Euro 20.000 la pensione di anzianità è ridotta del 50%. (per il 2020, la pensione di anzianità può essere cumulata con redditi da lavoro fino al limite massimo di € 22.524,13), deve essere disapplicato poiché disciplina la materia del cumulo tra reddito da lavoro e trattamento pensionistico in maniera diversa da quanto previsto nel regime relativo all’AGO.

Pertanto, agli iscritti all’INPGI è applicabile la medesima disciplina legale prevista per i lavoratori dipendenti assicurati presso l’Inps in materia di cumulo reddito – pensione, vale a dire la piena cumulabilità del trattamento pensionistico di anzianità con redditi da lavoro di qualsiasi importo essi siano.

Giornalisti: inapplicabilità del divieto di cumulo reddito – pensione
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