Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 aprile 2021, n. 10559

Infortunio sul lavoro, Rischio elettivo, Agguato ad opera di
ignoti, Nessun ordine vincolante impartito dal preposto di dover raggiungere
la sede aziendale, Mansioni di semplice operatore ecologico, non tenuto alla
consegna quotidiana di fogli presenza o altri documenti, Riconoscimento della
rendita, Requisito dell’occasione di lavoro, Prova

 

Rilevato che

 

1. con sentenza in data 14 gennaio 2015, la Corte di
Appello di Palermo, riformando la sentenza di primo grado, ha rigettato la
domanda dell’attuale ricorrente volta al riconoscimento della rendita per
l’infortunio sul lavoro occorso nel maggio 2009;

2. la Corte territoriale ha ravvisato il rischio
elettivo, non indennizzabile, nel coinvolgimento, e conseguente ferimento,
dell’attuale ricorrente nell’agguato, ad opera di ignoti, in carenza di idonea
prova che il lavoratore fosse rimasto implicato nel tragico evento (in cui
perirono due colleghi) in dipendenza ovvero in occasione della sua attività
lavorativa (di operatore ecologico);

3. in particolare, la Corte del gravame riteneva,
dal testimoniale acquisito alla causa, che non vi fosse stato un ordine
vincolante impartito dal preposto (deceduto nell’evento) di dover raggiungere
la sede aziendale, nella località teatro dell’agguato, per consegnare fogli
presenza dei lavoratori, e che fosse rimasta indimostrata la ragione per cui il
lavoratore, con mansioni di semplice operatore ecologico e in quanto tale non
tenuto alla consegna quotidiana di fogli presenza o altri documenti, si fosse
recato presso la sede operativa di Bagheria, nel giorno del tragico evento,
concludendo, perciò, nel senso della libera scelta di recarvisi;

4. avverso tale sentenza S.I. ha proposto ricorso,
affidato a quattro motivi, ulteriormente illustrato con memoria, al quale ha
opposto difese l’INAIL con controricorso;

 

Considerato che

 

5. si denuncia – deducendo violazione dell’art. 2 d.P.R. n.1124 del 1965,
erronea valutazione della ricorrenza, in concreto, del parametro normativo
dell’occasione di lavoro e motivazione omessa, insufficiente, erronea – la
lettura restrittiva del requisito dell’occasione di lavoro per avere la Corte
di merito considerato l’evento infortunistico sotto il profilo della mera
oggettività materiale e sottovalutato la portata del grave fatto delittuoso,
come tale escludente qualsiasi coinvolgimento del lavoratore nella condotta dei
due colleghi che aveva seguito, esorbitante dal normale svolgimento
dell’attività lavorativa e posta in essere nell’esecuzione dell’ordine di un
superiore (primo motivo); violazione dell’art. 2697
cod.civ., anche ai sensi dell’art. 360, n.4
cod.proc.civ., per avere fondato la decisione sulla mancata prova di un
fatto storico di impossibile dimostrazione, quale il rifiuto degli altri
dipendenti di eseguire l’ordine del superiore (perito nell’agguato) prima che
il medesimo ordine venisse rivolto allo S. e per avere onerato il lavoratore di
una prova, impossibile e ininfluente sulla decisione (la mancata irrogazione
della sanzione conseguente all’insubordinazione degli altri dipendenti), e
avere erroneamente ritenuto assolto l’onere probatorio, a carico dell’INAIL, in
ordine alla scelta personale del lavoratore di essersi trovato sul luogo
dell’agguato (secondo motivo); si denuncia, ancora, violazione dell’art. 2697 e degli artt.
115 e 116 cod.proc.civ., per avere la Corte
di merito omesso di porre a fondamento della decisione fatti non specificamente
contestati dall’INAIL e avere sollevato, d’ufficio, un’eccezione proponibile
soltanto dalle parti, quale la mancanza di prova del rifiuto degli altri
lavoratori da sanzionare, ad avviso della Corte territoriale, come
insubordinazione (terzo motivo); il quarto mezzo, col quale si ripropongono le
medesime censure, con l’aggiunta della devoluzione del vecchio vizio di
motivazione e del 360, n. 4 cod.proc.civ.,
denuncia l’insufficiente esplicazione del convincimento del giudice in ordine
all’ininfluenza, ai fini dell’aggravamento del rischio generico, delle
circostanze di tempo e luogo pacificamente accertate e consistenti nell’essere
al momento dell’infortunio sul percorso per recarsi in sede per depositare
fogli di servizio con un rischio di danno per il lavoratore impegnato
nell’esercizio delle sue mansioni a prescindere dall’individuazione della
specifica incombenza cui attendeva, omettendo di prendere in considerazione il
fatto storico rilevante, quale l’evento delittuoso da cui era derivato il
decesso di Z. e L. e il ferimento del ricorrente;

6. il ricorso è inammissibile;

7. invero, pur a fronte delle censure di error in
iudicando, in realtà la parte ricorrente lamenta essenzialmente una erronea
valutazione delle circostanze fattuali che, se rettamente apprezzate, avrebbero
dovuto condurre ad un diverso esito, tentando di far valere la non rispondenza
della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito all’opinione che
di essi abbia la parte ed, in particolare, il prospettare un soggettivo preteso
migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, tali
aspetti del giudizio tutti interni all’ambito della discrezionalità di
valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attinenti
al libero convincimento del giudice, nella specie nell’apprezzare, nella
condotta del lavoratore infortunatosi, il rischio elettivo non indennizzabile;
risulta, inoltre, inammissibilmente dedotto il vizio di motivazione della
sentenza impugnata perché non collocabile nel paradigma del novellato art.360, secondo comma, n. 5, cod. proc. civ.,
come sostituito dall’art. 54,
comma 1, lett. b), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134,
applicabile ratione temporis, il quale prevede che la sentenza può essere
impugnata per cassazione «per omesso esame circa un fatto decisivo per il
giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti» (v. Cass., Sez.U, 7 aprile 2014, n. 8053 e numerose
successive conformi);

le Sezioni unite della Corte, con la citata sentenza n. 8053 del 2014, hanno, fra l’altro,
precisato che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il
vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in
causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la
sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie con la
conseguenza che in sede di legittimità non è data ora (come del resto non era
altrimenti data allora, vigente il testo precedente del n. 5 dell’art. 360 cod.proc.civ.) la possibilità di
censurare che la prova di un dato fatto sia stata tratta o negata dall’apprezzamento
o dalla obliterazione di un determinato elemento istruttorio, atteso che una
tale critica ha ad oggetto non già un fatto storico, ma la stessa attività di
valutazione del corredo probatorio, che solo al giudice di merito compete;
inadeguate, dunque, le censure svolte secondo il paradigma del vizio di
motivazione nel paradigma antecedente alla novella del 2012, neanche risulta
pertinente la censura di omesso esame dell’evento delittuoso, preso in
considerazione, invece, dalla Corte nel percorso argomentativo di apprezzamento
del compendio probatorio nel senso dell’accertata libera scelta del lavoratore,
al di fuori delle mansioni di operatore ecologico alle quali era addetto, di
seguire i due colleghi, uno dei quali preposto gerarchicamente, verso la sede
operativa;

11. ed ancora, con le censure svolte si tenta di
introdurre surrettiziamente il riesame del merito dell’intera vicenda e,
pertanto, va ricordato che, quanto alla dedotta violazione dell’art. 2697 cod.civ., siffatta doglianza, in
continuità con i numerosi precedenti di questa Corte (v., ex multis, Cass. n.
8554 del 2018), è configurabile, integrando motivo di ricorso per cassazione ai
sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.,
soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad
una parte diversa da quella che ne risulta gravata, secondo le regole dettate
da quella norma, mentre laddove la censura sia incentrata sulla valutazione
delle risultanze istruttorie, attività regolata dagli artt. 115 e 116
cod.proc.civ., il relativo vizio può essere fatto valere, ai sensi del n. 5
del citato articolo 360, del codice di rito,
secondo il paradigma del novellato vizio di motivazione, secondo
l’interpretazione data dalla già richiamata sentenza delle Sezioni unite della
Corte (nn. 8053 e 8054 del 2014 cit. e
numerose successivi conforme);

12. in definitiva il ricorso, in tutte le
articolazioni e mezzi d’impugnazione, sollecita inammissibilmente la
riformulazione della valutazione di merito effettuata dalla Corte territoriale
nell’apprezzamento del contesto e delle modalità in cui avvenne l’infortunio,
valutazione insindacabile in questa sede di legittimità (v., fra le tante,
Cass. n. 12487 del 2015; Cass. n. 2451 del 2011;
Cass. n. 447 del 1998) non ravvisandosi
neanche, nella statuizione impugnata, la radicale carenza di motivazione o il
suo estrinsecarsi in argomentazioni inidonee a rivelare la ratio decidendi (nei
termini affermati da Cass., Sez. Un., nn. 8053
e 8054 del 2014 cit.);

13. segue coerente la condanna al pagamento delle
spese del giudizio;

14. ai sensi dell’art. 13, co.1-quater, d.P.R.n.
115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico
della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo
unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13,co. 1, se dovuto.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna il
ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro
5.250,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso
forfetario del 15 per cento.

Ai sensi dell’art. 13, co.1-quater, d.P.R.n.115/2002,
sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte
ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a
quello per il ricorso ex art. 13,co.
1, se dovuto.

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