Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 maggio 2021, n. 13604

Rapporto di lavoro, Decesso del lavoratore, Malore,
Responsabilità, Accertamento, Mancata nomina del RSPP

Fatti di causa

 

Nel 2011 V., A.E. e N.S. convennero in giudizio,
dinanzi al Tribunale di Roma A.S., la S. e V. S.r.l. e l’A. – Azienda
Municipale – S.p.a. (di seguito indicata, per brevità, A.) per sentire
affermare la responsabilità dei convenuti nel decesso del congiunto N.S.,
avvenuto tra il 28 e il 31 luglio 2006 e per vederli condannare al risarcimento
dei danni;

chiesero, altresì, l’adozione di un sequestro
conservativo per due milioni di euro.

Rappresentarono gli attori che: il loro congiunto
lavorava alle dipendenze della S. e V. S.r.l. come operaio; il 28 luglio 2006 era
stato impegnato nell’armatura, in cemento armato, di una buca di 5 metri per 10
ore ed al termine del lavoro era uscito pallido e barcollante comportandosi in
modo strano; lo S. era stato poi ritrovato il 31 luglio 2006, deceduto sotto un
albero all’interno del cimitero Laurentino; in relazione a tali fatti si era
svolta un’istruttoria della Procura della Repubblica di Roma (contro ignoti),
conclusasi con l’archiviazione; l’istruttoria dell’Inali si era conclusa con il
rigetto non essendo stata ritenuta la cuasa del decesso ascrivibile al lavoro
avverso tale diniego gli attori avevano fatto ricorso (senza evocare in
giudizio il datore di lavoro) al Tribunale di Roma, sez. lavoro, che, con
sentenza 2636/2010, aveva condannato l’INAIL a corrispondere agli attori i
benefici di cui all’art. 85
del d.P.R. 1124/1965, ritenendo il decesso dello S. dipendente da causa di
servizio sul presupposto che il decesso era ascrivibile, con tutta probabilità,
ad un colpo di calore degenerato in insufficienza cardiaca con arresto
cardio-circolatorio. Il Tribunale, con tale sentenza, aveva ritenuto che: nella
buca vi dovessero essere almeno 40′; lo S. aveva lavorato quasi nove ore e
mezzo con una sola pausa di 30 minuti in luoghi non ombreggiati; non era stata
documentata la turnazione, né era risultato variato l’orario di lavoro in modo
da evitare le ore più calde; non erano risultate misure per evitare
l’esposizione ai raggi solari; lo S. era stato a contatto con esalazioni
cadaveriche e polveri di cemento; il medesimo non era portatore di patologie
pregresse o acute e l’intossicazione alcolica non appariva la causa esclusiva
del decesso.

Gli attori contestarono la relazione tossicologica
in relazione al tasso alcolemico e sostennero che A.S. e la S. e V. S.r.l.
fossero respoAsabili per non aver provveduto a predisporre le misure necessarie
a prevenire l’incidente e che l’A. fosse responsabile per culpa in eligendo.

Si costituirono A.S. e la S. e V. S.r.l. che
contestarono la domanda e quanto dedotto dagli attori; evidenziarono la loro
estraneità al giudizio dinanzi al Giudice del lavoro;

rappresentarono che il procedimento penale n.
35765/06 si era concluso con l’archiviazione, con decreto del 22 aprile 2009
(n. GIP 4095/07) per infondatezza della notizia di reato, essendo stato il
decesso ricondotto all’intossicazione alcolica e alla temperatura
dell’ambiente; contestarono, in particolare, che i lavori fossero stati svolti
con le modalità dedotte dagli attori; rimarcarono la sussistenza del divieto
assoluto di bere sostanze alcoliche durante l’orario di lavoro, sicché la
responsabilità dell’evento era da attribuire al comportamento dello S.;
sostennero, peraltro, che gli accertamenti svolti (dalla Procura della
Repubblica, dal Tribunale di Roma, sez. lavoro, e dell’INAIL) non avevano
evidenziato nessuna responsabilità della società convenuta né del suo legale
rappresentante, A.S.;

conclusero per la declaratoria di carenza di
legittimazione passiva del S., per il rigetto della domanda attorea e per
l’accoglimento della domanda riconvenzionale volta al risarcimento dei danni
alla reputazione e all’immagine del S. e della sua azienda, con vittoria di
spese.

Si costituì anche A., eccependo il proprio difetto
di legittimazione passiva e contestando, comunque, la fondatezza della domanda
attorea.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 20950/2012,
pubblicata in data 6 novembre 2011, per quanto ancora rileva in questa sede,
rigettò la domanda attorea ritenendo che le modalità di preparazione di loculi
interrati, nel cimitero di Prima Porta, non avessero contribuito alla morte
dell’operaio e che il decesso non fosse riconducibile all’attività lavorativa
in atto ma alla patologia cardiaca (miocardiosclerosi) da cui era affetto il
lavoratore e alla funzione depressiva esercitata dall’alcool assunto in
quantità elevata, considerato il tasso alcolemico presente nel sangue ed un
valore importante di etanolo ancora nello stomaco.

Quanto alla posizione di A., il Tribunale escluse la
legittimazione passiva di tale società, evidenziando che la stessa aveva
«competenza solo nel rilascio delle concessioni e nella verifica della
conformità dei progetti proposti per la realizzazione delle tombe, ma non …
[aveva] alcun controllo sulle società incaricate della realizzazione delle
tombe da parte dei privati concessionari».

Tale decisione venne appellata dai familiari dello
S., che proposero una diversa lettura dell’esame autoptico, collocando il
decesso immediatamente dopo il termine dell’attività lavorativa ed
individuandone le cause nell’intossicazione da alcool che, unitamente alla
temperatura particolarmente elevata dell’ambiente di lavoro avrebbe favorito
l’insorgere dell’insufficienza cardio-circolatoria. Ad avviso degli appellanti
lo stato di delirio dello S. sarebbe stato causato proprio dal colpo di calore,
come evidenziato dai due C.T.U., S. e R., nominati nei due diversi giudizi
occasionati dall’evento in parola, mentre il Tribunale avrebbe del tutto
ignorato gli accertamenti svolti nelle altre sedi giudiziarie né aveva disposto
una nuova consulenza d’ufficio. Inoltre, gli appellanti contestarono la
ricostruzione dell’attività lavorativa svolta nel giorno del decesso operata
dal primo Giudice, perché fatta sulla base delle deposizioni testimoniali dei
colleghi dello S. in aperto contrasto con le dichiarazioni rese dai medesimi
nell’immediatezza ai Carabinieri e, dopo qualche mese, all’ispettore
dell’INAIL.

Secondo gli appellanti, le condizioni di lavoro
erano particolarmente pesanti, soprattutto in considerazione dell’alta
temperatura, di cui avrebbero riferito i testimoni, indicandola in 40 0
all’interno della buca, con la continua necessità di refrigerio, che veniva
ricercato anche bevendo alcolici; il Tribunale avrebbe del tutto trascurato tale
circostanza nonché le carenze organizzative e la violazione da parte del datore
di lavoro delle norme di prevenzione, descritte dai già indicati ausiliari del
giudice.

In sintesi, gli appellanti sostennero che il datore
di lavoro avrebbe dovuto adottare tutte le precauzioni necessarie per non
esporre gli operai a patologie da calore, in presenza di condizioni climatiche
di caldo elevato, aggravato da un lavoro manuale pesante, in una buca profonda,
stretta, non aerata, in cui lo S. darebbe rimasto per lungo tempo, con due
brevi pause, senza alternanza con i colleghi; del resto, tutte le consulenze,
allegate agli atti, avrebbero concluso nel senso della responsabilità del
datore di lavoro, individuando la causa di morte nel colpo di calore.

Si costituirono in secondo grado tutti gli
appellati; in particolare A.S. e la S. e V. S.r.l. proposero pure appello
incidentale volto all’accoglimento della domanda risarcitoria per i danni alla
reputazione e all’immagine.

La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 1156/2019,
pubblicata il 18 febbraio 2019, accolse in parte il gravame, ritenendo che
l’assunzione di alcool non costituiva causa unica o preponderante del decesso
ma rilevava ai fini della configurabilità del concorso colposo del lavoratore,
nella misura dei 1/3, unitamente al datore di lavoro, il quale non aveva
disposto adeguati controlli per garantire l’osservanza del divieto, imposto dal
caldo e dall’impegno fisico richiesto, e che le condizioni di lavoro non erano
assolutamente conformi alla normativa vigente, in mancanza di qualsiasi cautela
per evitare situazioni a rischio (riduzione di dispendio energetico, con un
carico distribuito diversamente; alternanza di personale, per le attività più
pesanti, da svolgere in ore meno calde e per una minore durata; pause adeguate
in luoghi freschi). La Corte territoriale reputò, altresì, di accogliere la
domanda di condanna in solido del S. e della S. e V. S.r.l., in quanto A.S.,
anche in qualità di responsabile legale della menzionata società, aveva
provveduto personalmente all’organizzazione dell’attività lavorativa,
verificando l’adozione delle misure di sicurezza richieste dalla normativa
vigente; ritenne assorbito l’appello incidentale proposto e osservò che l’A.
era stata citata in giudizio solo ai fini del litisconsorzio processuale, in
mancanza di domande nei suoi confronti, come precisato nell’atto di appello;

condannò, quindi, A.S. e la S. e V. S.r.l., in
solido, al pagamento di euro 180.715,40, in favore della moglie della vittima,
e di euro 141.460,17 in favore di ciascun figlio del deceduto, nonché al
pagamento di 2/3 delle spese del doppio grado del giudizio di merito in favore
di V., A.E. e N.S.; compensò le spese tra questi ultimi e l’A..

Avverso la sentenza della Corte di merito A.S. e la
S. e V. S.r.l. hanno proposto ricorso per cassazione, basato su cinque motivi e
illustrato da memoria.

Hanno resistito con distinti controricorsi, da una
parte, V., A.E. e N.S., che hanno pure depositato memoria, e, dall’altra, A.
S.p.a..

Il P.M. ha depositato le sue conclusioni scritte.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con il primo motivo si censura la sentenza
impugnata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
5, cod. proc. civ., per aver affermato la Corte di merito, in maniera
contraddittoria, rispetto alle risultanze di causa, la responsabilità della S.
e V. s.r.l. e di A.S. per le condizioni lavorative non conformi alla normativa
vigente, mentre invece sarebbero stati rispettati i dettami della norma stessa
(v. anche sintesi del motivo a p. 3 del ricorso).

1.1. Il motivo va disatteso in quanto,
sostanzialmente, tende a una rivalutazione del merito, non consentita in questa
sede.

Inoltre, non sussistono né la contraddittorietà né
l’illogicità manifesta della motivazione lamentate dai ricorrenti.

Infine, secondo la giurisprudenza di legittimità,
nei poteri del giudice in tema di disponibilità e valutazione delle prove
rientra quello di fondare il proprio convincimento su accertamenti compiuti in
altri giudizi fra le stesse od anche fra altre parti, quando i risultati siano
acquisiti nel giudizio della cui cognizione egli è investito, potendo chi vi
abbia interesse contestare quelle risultanze ovvero allegare prove contrarie (Cass. 3/04/2017, n. 8603; Cass. 4/03/2002, n.
31021).

2. Con il secondo motivo, sempre in relazione alla
responsabilità della S. e V. S.r.l. e di A.S., si censura la sentenza impugnata
per violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5,
cod. proc. civ., per non aver la Corte territoriale valutato (e, quindi,
per aver la medesima Corte deciso contraddittoriamente rispetto alle risultanze
di causa), fatti decisivi quali: esistenza di fornitura d’acqua;

esistenza di ampio telo di copertura per
l’ombreggio; effettuazione di pause frequenti; tempo di lavoro prestato in
concreto molto minore del ritenuto; turnazione degli operai a turno di due;
buono stato di salute dello S. durante il lavoro che non segnalava malesseri di
sorta;

divieto di bere sostanze alcoliche; evento lesivo e
assunzione di alcool dopo il lavoro. Ciò avrebbe, ad avviso dei ricorrenti,
avuto un’influenza decisiva sulla ricostruzione del fatto (v. anche sintesi del
motivo a p. 3 del ricorso).

2.1. Il motivo va disatteso sul rilievo che, in
sostanza, tende a una rivalutazione del merito, non consentita in questa sede.

Inoltre, non sussistono né la contraddittorietà né
l’illogicità manifesta della motivazione lamentate dai ricorrenti.

A quanto precede va aggiunto che i fatti che si
assumono non considerati non risultano di per sé decisivi e, comunque, gli
stessi in parte sono stati tenuti presenti dalla Corte di merito, come si
evince da p. 5 della sentenza impugnata (ad es. presenza di una tenda a riparo
dei raggi del sole e assunzione di alcool da parte dello S.).

Peraltro, secondo l’orientamento costante della
giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito è libero di attingere il
proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più
attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar
conto, nella motivazione, dell’esame di tutte le allegazioni e prospettazioni
delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che
egli esponga, in maniera concisa ma logicamente adeguata – come avvenuto nel
caso all’esame – gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della
sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi
implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure
non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e
con l’iter argomentativo svolto (Cass., ord., 29/12/2020, n. 29730).

3. Con il terzo motivo s censura la sentenza
impugnata per violazione dell’art. 360, primo
comma, n. 5, cod. proc. civ. «per contraddittorietà, avendo il giudice di
appello accertato che responsabile del cantiere (intendendo dei fatti avvenuti)
era il Sig. A.S., giacché legale rappresentante della società ricorrente, su
l’assunto che il medesimo avesse posto in essere direttamente le attività
contestate, in realtà vi era un altro soggetto che aveva tali responsabilità,
il capocantiere il Sig. Giampaolo Rocco, responsabile dell’organizzazione del
cantiere stesso». Pertanto, ad avviso dei ricorrenti al S. non potrebbe essere
attribuita nessuna responsabilità.

3.1. Il motivo va disatteso, tendendo lo stesso
inammissibilmente ad una rivalutazione del merito e non sussistendo la
denunciata contraddittorietà manifesta della motivazione.

Va pure rilevato che non viene censurata
specificamente l’affermazione della Corte di merito secondo cui è «rimasto
incontestato che A.S., anche in qualità di responsabile legale della società,
ha provveduto personalmente all’organizzazione dell’attività lavorativa, verificando
l’adozione delle misure di sicurezza richieste dalla normativa vigente» e che
neppure viene specificato quando e in quali esatti termini gli attuali
ricorrenti abbiano dedotto nel giudizio di merito la circostanza che, quale
responsabile del servizio di prevenzione e protezione, di cui all’art. 2, comma 1, lett. e) d.lgs.
19 settembre 1994, n. 626, applicabile ratione temporis, fosse stato
designato, dal datore di lavoro, G.R., ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. a) del
già indicato decreto legislativo, secondo le modalità di cui all’art. 8 del medesimo testo
normativo. Si osserva che, in mancanza di siffatta designazione e della
concreta delega di funzioni al riguardo, secondo la giurisprudenza di
legittimità, la responsabilità civile delle norme di prevenzione dagli
infortuni ricade sul datore di lavoro (v. ex plurimis, Cass. pen. 26/04/2017,
n. 24958; Cass. pen. 6/12/2007, n. 6277; arg. ex Cass.,
sez. lav., 5/06/2008, n. 14918 e Cass., sez.
lav., 9/09/2003, n. 13189).

Si osserva, inoltre, che, dal tenore del motivo
all’esame, non si evince se siano state rispettate le condizioni stabilite
dall’art. 8 citato per la
designazione del responsabile della prevenzione e per la relativa delega di
funzioni, facendosi in tale mezzo riferimento solo a brani di generiche
dichiarazioni testimoniali in tal senso, che indicano variamente il R. come
“stipervisore responsabile del cantiere”, “capo cantiere”,
“capo squadra”, senza ulteriori precisazioni.

4. Con il quarto motivo si censura la sentenza
impugnata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
5, cod. proc. civ., per contraddittorietà della motivazione, in quanto la
Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valutato i seguenti e ulteriori
fatti decisivi: dimensione della buca – a cielo aperto – e relativa aerazione;
luogo ampio e fresco a seguito ombreggio, conseguente ad apposizione di ampio
telo di copertura; esame tossicologico,a riscontro di cause e date del decesso.

4.1. Il motivo è da disattendere.

Ed invero, non sussiste la denunciata
contraddittorietà manifesta della motivazione.

Inoltre, i fatti che si assumono non considerati non
risultano di per sé decisivi e sono stati in ogni caso in gran parte tenuti
presenti dalla Corte di merito (con particolare riferimento alle dimensioni
della buca, alla presenza di una tenda, all’assunzione di alcool da parte della
vittima, in base alle risultanze istruttorie) e comunque le censure sollevate
si risolvono in una critica della ricostruzione dei fatti operata dalla Corte
di merito, il che non è ammissibile in sede di legittimità.

5. Con il quinto motivo si censura la sentenza, ai
sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc.
civ. in relazione all’art. 102 cod. proc. civ.,
e conseguentemente dell’art. 360, primo comma, n.
4, cod. proc. civ., per nullità del procedimento a seguito di mancata
integrazione del contraddittorio del responsabile del cantiere, teoricamente
coobbligato, G.R.

5.1. Il motivo è infondato.

Si rischia quanto già osservato in relazione al
terzo motivo con riferimento alla responsabilità del cantiere e si evidenzia
che, al più, il R. avrebbe potuto essere considerato quale coobbligato solidale,
sicché non può ritenersi violata alcuna norma sul contraddittorio, vertendosi
in tema di obbligazioni risarcitorie con l’evocazione solo di alcuni dei
soggetti obbligati o coobbligati. A quanto precede va aggiunto che, qualora gli
attuali ricorrenti avessero ritenuto il R. unico soggetto responsabile o
corresponsabile, ben avrebbero potuto chiedere di essere autorizzati alla sua
chiamata in causa.

6. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

7. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate
come da dispositivo, seguono la soccombenza tra i ricorrenti e V., A.E. e N.S.,
mentre vanno compensate per intero tra i ricorrenti e A. S.p.a., atteso che i
motivi di ricorso non investono direttamente la posizione della società
controricorrente.

8. Va dato atto della sussistenza dei presupposti
processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti, ai sensi
dell’art. 13, comma 1-quater,
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello
stesso art. 13 (Cass., sez.
un., 20/02/2020, n. 4315).

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in
solido, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che
liquida, in favore di V., A.E. e N.S., in euro 10.000,00 per compensi, oltre
alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro
200,00 e agli accessori di legge; compensa per intero tra i ricorrenti e A.
5.p.a. le spese del presente giudizio di legittimità; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti
processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto
per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

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