Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 maggio 2021, n. 13787
Cessione di ramo di azienda, Demansionamento, Accertamento,
Risarcimento danni
Rilevato che
La Corte d’appello di Napoli confermava la decisione
del giudice di primo grado che aveva accolto la domanda proposta da C.S.,
dipendente dapprima di T.I. S.p.a., poi, a seguito di cessione di ramo di
azienda, con effetti dal 1 marzo 2004, di T. S.p.a., accertando il
demansionamento dallo stesso subito a far data dall’aprile 2002 e condannando
le società in solido alla corresponsione del conseguente risarcimento dei
danni;
avverso la sentenza propone ricorso per cassazione
T.I. S.p.a. sulla base di unico motivo, illustrato con memoria;
resiste il lavoratore con controricorso;
la proposta del relatore, unitamente al decreto di
fissazione dell’adunanza camerale non partecipata è stata notificata alla
controparte;
Considerato che
con unico motivo la ricorrente deduce violazione o
falsa applicazione degli artt. 1218, 1223 e 2112 c.c.;
osserva che, essendo stato accertato che il
demansionamento si era protratto dal mese di aprile 2002 fino ad ottobre 2010 e
che da marzo 2004 il dipendente era alle dipendenze esclusive di T. s.p.a., era
erronea la condanna solidale delle società per l’intero periodo, gravando la
responsabilità del demansionamento sul soggetto utilizzatore delle prestazioni,
che aveva il potere di assegnare le mansioni: il danno scaturente dal
demansionamento, infatti, non era conseguenza diretta e immediata della
condotta di T. s.p.a., bensì della scelta del cessionario del ramo di azienda
di non utilizzare il lavoratore in attività coerenti con la sua
professionalità, tanto più che l’art. 2112 c.c.
prevede solo che il cedente sia obbligato solidalmente con il cessionario per i
crediti del lavoratore anteriori alla cessione, mentre nulla prevede per il
periodo successivo alla cessione, ed, anzi, impone la responsabilità della
cessionaria anche per i crediti anteriori alla cessione;
con il controricorso il lavoratore rappresenta che
di avere proposto impugnazione della cessione del ramo di azienda e che, nelle
more del giudizio di appello, con ordinanza 11204 del 31 maggio 2016 la Corte
di Cassazione aveva respinto il ricorso promosso da T.I. s.p.a., confermando
con efficacia di giudicato l’illegittimità ed inefficacia della cessione del
ramo di azienda di quest’ultima nei confronti di T. s.p.a.;
così ricostruita la vicenda processuale, il motivo
di ricorso deve ritenersi fondato alla luce del principio enunciato da questa
Corte in forza del quale “In caso di invalidità del trasferimento di
azienda accertata giudizialmente, il rapporto di lavoro permane con il cedente
e se ne instaura, in via di fatto, uno nuovo e diverso con il soggetto già, e
non più, cessionario, alle cui dipendenze il lavoratore abbia materialmente
continuato a lavorare, dal quale derivano effetti giuridici e, in particolare,
la nascita degli obblighi gravanti su qualsiasi datore di lavoro che utilizzi
la prestazione lavorativa nell’ambito della propria organizzazione
imprenditoriale; ne consegue che la responsabilità per violazione dell’art. 2103 c.c. deve essere imputata a quest’ultimo
e non anche al cedente” (Cass. n. 21161 del 07/08/2019);
con la citata decisione è stato precisato che,
accanto al rapporto di lavoro quiescente con l’originaria impresa cedente,
ripristinato de iure con la declaratoria giudiziale di invalidità del
trasferimento, vi è una prestazione materialmente resa in favore del soggetto
con il quale il lavoratore, illegittimamente trasferito con la cessione di ramo
d’azienda, abbia instaurato un rapporto di lavoro in via di fatto, comunque
produttivo di effetti giuridici e quindi di obblighi in capo al soggetto che in
concreto utilizza la prestazione lavorativa del ceduto nell’ambito della
propria organizzazione imprenditoriale, tra i quali anche quello che discende
dall’operatività dell’art. 2103 c.c., sicché
l’eventuale violazione di tale norma non può essere imputata al cedente che in
concreto non utilizza la prestazione lavorativa;
conseguentemente, la sentenza impugnata – che ha
condannato T.I. s.p.a. in solido con T. s.p.a. per il risarcimento dei danni
derivanti dalla violazione dell’art. 2103 c.c.
per un periodo in cui lavorava alle dipendenze della seconda – deve essere
cassata sul punto, onde consentire un nuovo esame al giudice del rinvio;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia, anche per le spese del presente procedimento, alla Corte d’appello di
Napoli in diversa composizione.