L’Agenzia delle Entrate ha escluso che lo sconto concesso dal datore di lavoro, tramite una card, possa essere soggetto a ritenuta a titolo di acconto Irpef, non potendo qualificarsi come reddito in natura avente carattere di corrispettivo.

Nota a AdE Risposta 29 marzo 2021, n. 221

Antonio Guidone

Con la Risposta ad interpello n. 221 del 29 marzo 2021, l’Agenzia delle Entrate ha escluso dai redditi in natura gli sconti che il datore di lavoro applica ai propri dipendenti sulla merce messa in vendita, poiché, per le caratteristiche che assumono in concreto, non possono costituire reddito imponibile ai fini Irpef.

Nel caso di specie, l’istante, al fine di incentivare la vendita dei propri prodotti e rafforzare il relativo brand, tra le tante iniziative, concedeva ai dipendenti una card, mediante la quale consentiva loro di acquistare i prodotti della società con uno sconto del 25% rispetto al prezzo di listino. La card sarebbe stata nominativa, non cedibile, utilizzabile solo dal dipendente e non cumulabile con altre campagne promozionali rivolte alla generalità dei clienti-consumatori; inoltre, relativamente all’entità dello sconto, il dipendente avrebbe potuto pagare un prezzo anche superiore tanto rispetto a quello che la società offriva ai soggetti legati ad essa da contratti di franchising o di somministrazione, quanto rispetto a quello sostenuto dall’istante per acquistarli, senza contare che, in alcuni periodi dell’anno, lo sconto praticato al dipendente sarebbe potuto essere anche uguale a quello rivolto alla generalità dei consumatori.

Per questo, si chiedeva se la concessione della card sconto potesse costituire un compenso in natura imponibile e, di conseguenza, da assoggettare alla ritenuta di acconto Irpef, ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973.

L’Amministrazione Finanziaria, nel rispondere al quesito, ha messo in evidenza che l’art. 51, co. 1 del Tuir, affermando che “il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”, sancisce il principio cardine dell’onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, all’interno del quale sono ricompresi tutti quei vantaggi economici che vanno ad integrare la retribuzione di base. Tra di essi, vi possono essere opere, servizi e beni, anche prodotti dallo stesso datore di lavoro.

L’Agenzia ha poi ricordato che, sulla base di quanto indicato dall’art. 51, co. 3, Tuir, per determinare il valore in denaro di un bene o di un servizio venduto dal datore di lavoro, occorre fare riferimento al c.d. valore normale, il quale, di regola, è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dall’azienda nelle cessioni al grossista; nel dettaglio, bisogna tener conto del prezzo o del corrispettivo mediamente praticato per i beni o servizi della stessa specie, in condizioni di libera concorrenza, al medesimo stadio di commercializzazione e tenuto conto del tempo e del luogo di acquisto (tariffe e/o listini).

Inoltre, nel caso degli sconti d’uso offerti dal datore di lavoro ai dipendenti, solitamente il valore normale corrisponde al prezzo scontato che il fornitore pratica sulla base di convenzioni ad hoc.

In ogni caso, i beni o servizi ceduti dall’azienda al dipendente non sono tassabili se, nel periodo d’imposta, non superano il valore di euro 258,23 (516,46 per il solo 2020).

Tutto ciò considerato, l’Amministrazione finanziaria, risolvendo il caso prospettato, ha osservato che il prezzo pagato dai dipendenti dell’istante (a prescindere da eventuali campagne promozionali più favorevoli e tenuto conto che è impossibile cumularlo con altri sconti), sarà comunque più alto di quello pagato dai soggetti legati da accordi di franchising o di somministrazione, sicché non potrà essere considerato quale liberalità che maschera l’erogazione di una retribuzione.

Per questo, alla luce di tali considerazioni e tenuto conto della specifica finalità per il quale è stato creato, lo sconto erogato tramite la card non può essere qualificato come un compenso in natura e, quindi, non è imponibile ai fini Irpef.

Le cards sconto a favore dei dipendenti non sono fringe benefits
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