Fornire disposizioni di carattere organizzativo ai dipendenti dell’appaltatore non è indice di appalto fraudolento, se le stesse non esprimono il potere direttivo del committente.

Nota a Cass. 11 maggio 2021, n. 12413

Alfonso Tagliamonte

“Ai fini della configurabilità di un appalto fraudolento, non è sufficiente la circostanza che il personale dell’appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell’appaltatore, occorrendo verificare se esse siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, oppure al solo risultato di tali prestazioni, il quale può formare oggetto di un genuino contratto di appalto”.

Questo il principio consolidato ribadito dalla Corte di Cassazione 11 maggio 2021, n. 12413 (conf. ad App. Torino n. 613/2015; v. anche Cass. n. 9139/2018 e Cass. n. 15615/2011).

La Corte precisa altresì che, sia pure nella necessaria considerazione della specificità dell’incarico conferito, il potere direttivo “deve estrinsecarsi nell’emanazione di ordini specifici, oltre che nell’esercizio di un’assidua attività di vigilanza e controllo nell’esecuzione delle prestazioni lavorative” (v., fra tante, Cass. n. 12348/2003).

Nella fattispecie, il lavoratore – premesso di avere prestato attività di programmatore ed analista informatico presso la sede RAI di Torino alle formali dipendenze di varie società per quasi sette anni – aveva chiesto che venisse accertata la sussistenza di una fattispecie di interposizione illecita di manodopera ai sensi della L. n. 1369/1960 e degli artt. 20 ss. D.LGS. n. 276/2003, con inquadramento nel terzo (o in subordine nel quarto) livello del contratto collettivo aziendale RAI e il pagamento delle relative differenze retributive.

La Corte territoriale aveva affermato che: a) si trattava di un caso di appalto a terzi di un servizio estraneo al core business della società, richiedente un apporto di conoscenze specifiche e professionalità non presenti in azienda; b) che “il fatto che le prestazioni lavorative fossero rese all’interno dei locali della committente e in stretta relazione con i responsabili di essa per i vari settori era determinato dalla necessità di rapportare l’attività dell’appaltatore al sistema informatico della RAI e di corrispondere alle esigenze operative di volta in volta rappresentate”; c) che era l’appaltatore, e non la committente, ad impartire le disposizioni di carattere organizzativo ai propri dipendenti.

Disposizioni dell’appaltante e appalto genuino
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