Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 22 giugno 2021, n. 24417

Sicurezza sul lavoro, Nesso causale tra il mancato
assolvimento dell’obbligo formativo e l’infortunio, Sussistenza,
Responsabilità

 

Ritenuto in fatto

 

1. P.F. ricorre avverso la sentenza con la quale, in
data 12 settembre 2018, la Corte d’appello di Venezia ha confermato la condanna
emessa a suo carico dal Tribunale di Bassano del Grappa il 28 ottobre 2013 per
il delitto di omicidio colposo (art. 589, commi 1 e
2 cod.pen.) contestato come commesso in danno del fratello L. in data 9
luglio 2010.

L’imputato risponde del delitto de quo quale
titolare della C. s.r.l. e datore di lavoro della vittima: quest’ultimo stava
eseguendo lavori di messa in sicurezza di una parete rocciosa attraverso
fissaggio di reti, quando decideva di calarsi verso il basso mediante lo
scorrimento della doppia corda; purtroppo, la corda finiva e, in mancanza di un
dispositivo di blocco (nodo di fine corsa o similare), il lavoratore cadeva
all’indietro verso valle impattando contro le rocce e finendo sulla strada
sottostante, ciò che ne determinava il decesso sul colpo.

Sia in primo che in secondo grado é stata esclusa la
rilevanza causale di alcuni profili di colpa specifica (la mancanza di
imbracatura con cosciali e bretelle, anziché soli cosciali, il mancato utilizzo
dell’assorbitore di energia), mentre si é attribuita rilevanza eziologica alla
mancanza del nodo di arresto e all’utilizzo di una corda troppo corta, nonché
alla mancata formazione professionale del lavoratore, della quale il datore di
lavoro é chiamato a rispondere.

2. Nell’unico motivo di lagnanza, il ricorrente
lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle modalità
operative adottate in occasione dell’infortunio e alla sussistenza del nesso
causale tra il mancato assolvimento dell’obbligo formativo e l’infortunio.
Sotto il primo profilo (le modalità operative), il ricorrente deduce che la
Corte lagunare ha omesso di considerare gli esiti probatori sia con riguardo
alla questione della mancata adozione di un nodo o dispositivo di fine corsa,
sia con riguardo alla questione della corda troppo corta: su ambedue i punti,
viene richiamata (e ampiamente trascritta) la deposizione del teste D.P. collega
della vittima, che era con lui al momento dell’incidente, che aveva spiegato le
ragioni per le quali non era stato applicato un nodo di fine corsa e perché era
stata scelta una corda corta; viene poi trascritto un ampio stralcio della
deposizione del consulente a discarico B. (di professione formatore), che
confermava la fondatezza e correttezza di quanto asserito dal teste D.P..
Quanto all’obbligo formativo, conseguentemente, il ricorrente rileva che,
quand’anche fosse stata impartita al lavoratore la formazione necessaria, nulla
sarebbe cambiato, avuto riguardo all’accertata correttezza della scelta
operativa adottata nell’occasione.

 

Considerato in diritto

 

1. Si premette che, pur a seguito dell’esclusione di
alcuni profili di colpa specifica, residua comunque – nella motivazione della
sentenza impugnata – un altro profilo di colpa specifica riferibile alla
violazione di norme sulla prevenzione 
degli infortuni sul lavoro (con conseguente configurabilità dell’aggravante
di cui al secondo comma dell’art. 589 cod.pen.
e del connesso raddoppio del termine di prescrizione di cui all’art. 157, comma 6, cod.pen.): ci si riferisce alla
violazione –   specificamente contestata
nell’imputazione – di quanto previsto dall’art. 116, comma 2, d.lgs. 81/2008,
in base al quale il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una
formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare in
materia di procedure di salvataggio.

2. Ciò premesso, il ricorso é infondato.

Invero, sia sulla base della motivazione della
sentenza impugnata, sia sulla base delle stesse deposizioni del teste D.P. e
del consulente di parte B., risulta in primo luogo evidente che l’infortunio fu
causato congiuntamente dalla insufficiente lunghezza della corda e dall’assenza
di un sistema di blocco di fine corsa (si trattasse di un nodo, o di altro
apposito dispositivo), atteso che, ove la corda fosse stata di lunghezza
adeguata e fosse stato soprattutto presente il dispositivo di fine corsa,
l’incidente non si sarebbe verificato. Risulta inoltre, e soprattutto, che,
sebbene la lunghezza delle corde fosse stata calibrata in modo da evitare gli
inconvenienti di una corda troppo lunga con un tratto di strada sottostante,
nondimeno lo stesso teste D.P. ammette che «Forse le corde erano un po’ troppo
alte, ecco»; e, quanto al nodo di fine corsa, la ragione principale addotta dal
teste per la mancata adozione di tale soluzione era quella di evitare incagli
(analoga spiegazione veniva fornita dal consulente B.), salvo poi precisare che
la presenza di un nodo poteva rappresentare un pericolo nel caso di lavori
eseguiti con corde lunghe 60-70 metri, non con corde di 15-20 metri di
lunghezza, come nel caso di specie. In proposito, fornendo risposta alle
censure difensive oggi riproposte, la Corte di merito correttamente osserva che
«in un giudizio di valore la maggiore agilità o speditezza del lavoro non può
superare la necessaria adozione dei presidi di sicurezza»; e che proprio
l’assenza del nodo di fine corsa (o di altro dispositivo avente analoghe
funzioni) non poteva consentire di lavorare in piena sicurezza, avendo a
disposizione una corda troppo corta.

La scarsa tenuta logica delle argomentazioni poste a
base della prospettazione difensiva, con riguardo alle prassi da seguire in
simili condizioni (la cui mancata osservanza ha evidentemente avuto rilievo
determinante sul verificarsi del sinistro), comporta la fondatezza dell’assunto
recepito dai giudici di merito in base al quale assume rilievo causale nel
prodursi dell’evento de quo la carenza di un’adeguata formazione del
lavoratore, imputabile al datore di lavoro. Si ribadiscono al riguardo i
principi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, in base ai
quali il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e
formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa
specifica, dell’infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore il quale,
nell’espletamento delle proprie mansioni, pone in essere condotte imprudenti,
trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli
obblighi formativi (Sez. 4, n. 39765 del
19/05/2015, Vallani, Rv. 265178) e l’adempimento di tali obblighi non é
escluso né é surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore,
formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di
conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori,
anche posti in relazione gerarchica tra di loro (Sez. 4, Sentenza n. 49593 del
14/06/2018, T., Rv. 274042; Sez. 4, n. 21242 del
12/02/2014, Nogherot, Rv. 259219).

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

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