Prassi – INAIL – Nota 15 giugno 2021, n. 7651

Operazioni complementari e sussidiarie, Articolo 9, comma 1,
MAT 2019, Infermerie, mense, pulizie nonché attività di fattorino, autista,
portierato e trasporto di merci aziendali

 

D’intesa con la Consulenza tecnica per
l’accertamento rischi e prevenzione centrale, si forniscono le indicazioni
operative riguardanti la qualificazione di alcune attività come operazioni
complementari e sussidiarie alla lavorazione principale, nell’ambito delle
tariffe approvate con il decreto interministeriale
27 febbraio 2019, in vigore dal 1° gennaio 2019.

In via preliminare si richiama la disciplina
generale vigente (NOTA 1).

a) Operazioni complementari e sussidiarie nelle
Tariffe 2019

Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, delle Modalità di
applicazione delle tariffe (di seguito MAT) 2019, le tariffe dei premi sono
ordinate secondo una classificazione tecnica delle lavorazioni, divise in dieci
grandi gruppi, di norma articolati in gruppi, sottogruppi e voci. Le
indicazioni e le specificazioni contenute nella intestazione dei grandi gruppi,
gruppi e sottogruppi sono valide per tutti i gruppi, i sottogruppi e le voci in
essi eventualmente compresi (articolo 3, comma 3).

La lavorazione principale è quella che identifica un
ciclo tecnologico produttivo o un’attività operativa. Per lavorazione
principale si intende il ciclo di operazioni necessario perché sia realizzato
quanto descritto nei singoli riferimenti di ciascuna tariffa (voci, sottogruppi
o gruppi con tasso).

L’articolo 9, comma 1, delle MAT 2019 stabilisce,
infatti, che Agli effetti delle tariffe, per lavorazione si intende il ciclo di
operazioni necessario perché sia realizzato quanto in esse descritto, comprese
le operazioni complementari e sussidiarie purchè svolte dallo stesso datore di
lavoro ed in connessione operativa con l’attività principale, ancorchè siano
effettuate in luoghi diversi.

La disposizione è identica all’articolo 4 delle MAT
2000 (NOTA 2), pertanto al riguardo valgono le indicazioni esposte al paragrafo
3 della circolare 11 febbraio 2002, n.9, che si ritiene opportuno riportare di
seguito.

È operazione complementare, quella che costituisce
un complemento dell’attività o lavorazione principale (produttiva od operativa
che sia) svolta dall’azienda, ed è indispensabile per effettuare la lavorazione
principale, in quanto il ciclo produttivo di quest’ultima non potrebbe avere
sviluppo completo e continuo senza di essa.

È operazione sussidiaria, quella che, eseguita in
proprio dagli esercenti di aziende, è legata in modo indiretto al ciclo
produttivo od operativo dell’azienda, per il completo svolgimento del quale non
sarebbe indispensabile. Si tratta quindi di operazioni che, pur concorrendo
alla realizzazione dell’attività fondamentale, realizzano un prodotto o
effettuano un servizio caratterizzati da un proprio rischio specifico.

Le operazioni complementari e sussidiarie sono
comprese nella lavorazione principale e ne seguono il riferimento
classificativo in presenza delle seguenti condizioni:

1. sono svolte dallo stesso datore di lavoro che
esercita la lavorazione principale;

2. sono in connessione operativa con l’attività
principale, connessione che deve ritenersi sussistente quando le operazioni
complementari e sussidiarie sono correlate a quella principale da un rapporto
di natura non soltanto tecnica, ma anche esclusivamente funzionale, che ne
consenta uno svolgimento ottimale e la realizzazione più agevole, completa e
rapida delle finalità aziendali (NOTA 3).

Nei suddetti casi, le operazioni complementari e
sussidiarie possono essere effettuate anche in luoghi diversi, se realizzano
beni o servizi nella misura strettamente necessaria e richiesta dalla
lavorazione principale stessa (NOTA 4).

In definitiva, tra la lavorazione principale e le
altre deve, quindi, sussistere un legame di reciproca interdipendenza in vista
di un risultato finale unitario.

Le attività che comportano la realizzazione di beni
o i servizi di particolare rilevanza ulteriori rispetto alla misura
strettamente necessaria e imposta dalla lavorazione principale non si
qualificano come operazioni complementari e sussidiarie in quanto viene meno la
connessione operativa con la lavorazione principale.

La parte eccedente alla misura strettamente
necessaria deve essere considerata come lavorazione a sé stante.

In tali casi, infatti, la classificazione viene
operata in applicazione dell’articolo 9, comma 4, MAT 2019, secondo cui Se un
datore di lavoro esercita un’attività complessa articolata in più lavorazioni
espressamente previste dalla tariffa della relativa gestione, la
classificazione delle lavorazioni è effettuata applicando, per ciascuna
lavorazione, la corrispondente voce di tariffa, il relativo tasso medio,
eventualmente ridotto o aumentato ai sensi degli articoli da 19 a 25.

Di seguito si descrivono alcuni casi, segnalati
dalle strutture territoriali, risolti in base ai principi sopra descritti.

b) Infermerie aziendali

Le infermerie aziendali sono strutture dedicate alla
prevenzione, alla sorveglianza sanitaria e alla gestione di eventuali emergenze
sanitarie che possono insorgere nelle attività aziendali.

Si tratta di attività sanitarie rese nell’ambito di
presidi medici localizzati in stabilimenti produttivi e uffici, che operano con
personale specialistico riconducibile alle professioni sanitarie.

Tali attività non possono essere considerate
operazioni complementari e sussidiarie alla lavorazione principale e devono
quindi essere classificate alle specifiche voci previste nelle tariffe:

1. le prestazioni sanitarie, assistenziali e
diagnostiche alle voci 0311 Industria, 0310 Artigianato, 0311 Terziario, 0313
Altre Attività;

2. l’eventuale servizio di autoambulanza alle voci
0313 Industria, 0310 Artigianato, 0313 Terziario, 0313 Altre Attività.

Si precisa che la mera presenza in azienda di
personale formato alle tecniche di primo soccorso o all’utilizzo dei
defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) non configura attività di
infermeria.

Le considerazioni sopra esposte non valgono per le
infermerie scolastiche. Se ad esse infatti è addetto personale dipendente dagli
istituti scolastici, l’attività è considerata operazione sussidiaria
dell’attività di istruzione scolastica, in quanto concorre alla realizzazione
delle finalità delle scuole (NOTA 5).

 

2. Mense aziendali

 

Le mense aziendali sono strutture dedicate alla
preparazione ed erogazione di pasti (cibi e bevande) destinati al personale
dell’azienda della quale fanno parte.

Tali strutture normalmente si avvalgono di personale
specialistico riconducibile alle professioni enogastronomiche e di accoglienza.

Le modalità operative e le operazioni che compongono
l’attività delle mense aziendali non rientrano nel concetto di operazioni
complementari o sussidiarie.

L’attività deve quindi essere classificata a sé
stante alle voci 0200 Industria, 0211 Artigianato, 0210 Terziario, 0200 Altre
Attività.

Tale indirizzo è in linea con le istruzioni tecniche
delle Tariffe 2000, voce 0211, secondo cui l’esplicito riferimento tariffario
di fornitura pasti e bevande svolte nelle mense e spacci aziendali con servizio
cucina comporta che tali attività non possano essere mai considerate quali
operazioni complementari/sussidiarie.

Le considerazioni sopra esposte non valgono per le
mense scolastiche. L’attività di somministrazione di pasti, se svolta dal
personale dipendente dagli istituti scolastici,infatti, è considerata
operazione sussidiaria dell’attività di istruzione scolastica, in quanto
concorre alla realizzazione delle finalità delle scuole (NOTA 6).

c) Pulizie dei locali aziendali

L’attività di pulizia dei locali aziendali è
finalizzata alla migliore e più idonea fruizione dei locali e delle
attrezzature.

Se condotta dal medesimo datore di lavoro,
l’attività di pulizia dei locali aziendali risponde, nella generalità dei casi,
alle condizioni di sussidiarietà o, nel caso di pulizie necessarie al corretto
funzionamento delle attrezzature, alle condizioni di complementarietà. Tali
attività quindi seguiranno il riferimento classificativo della lavorazione
principale, in coerenza con i precedenti indirizzi.

Le considerazioni sopra esposte non valgono se
l’impresa svolge attività amministrativa d’ufficio classificabile alla voce
0722.

In questo caso l’attività di pulizia dei locali
aziendali non è sussidiaria e deve essere classificata a sé stante alle voci
0411 Industria, 0411 Artigianato, 0421 Terziario e 0410 Altre Attività. Tale
indirizzo è in continuità con le istruzioni tecniche delle Tariffe 2000 (NOTA
7), voce 0722, secondo cui l’adibizione promiscua alle lavorazioni in esame e a
lavorazioni previste da altre voci di tariffa comporta sia l’applicazione della
voce 0722 sia dei riferimenti tariffari relativi alle altre lavorazioni.

Si ricorda che alle voci 0411 Industria, 0411
Artigianato, 0421 Terziario e 0410 Altre Attività delle Tariffe 2019 sono state
ricondotte sia le attività di pulizia e sanificazione in genere, che nelle
Tariffe 2000 erano riferite alla voce 0411 che i servizi di piccola e
quotidiana pulizia (spazzatura dei pavimenti, spolveratura degli arredi,
pulizia dei bagni ecc.) riferiti nelle Tariffe 2000 alla voce 0721.

d) Supporto alle attività aziendali con mansioni di
fattorino, autista, portierato, addetti alla piccola e generica manutenzione.

Si tratta di operazioni svolte nell’ambito delle
attività aziendali e a supporto di queste.

Se condotte dal medesimo datore di lavoro,
rispondono, nella generalità dei casi, alle condizioni di sussidiarietà o
talvolta, come ad esempio nel caso della verifica degli accessi a particolari
locali aziendali dei quali debba essere preservata l’integrità, alle condizioni
di complementarietà.

Seguiranno quindi il riferimento classificativo
della lavorazione principale.

Come nel caso sopra esposto di cui alla lettera c),
se tuttavia l’impresa svolge attività amministrativa d’ufficio classificabile alla
voce 0722, le attività di fattorino, autista, portierato, addetti alla piccola
e generica manutenzione e simili sono da riferire alla voce 0721, prevista in
tutte le gestioni tariffarie.

e) Trasporto delle merci aziendali

Si tratta di operazioni svolte nell’ambito delle
attività aziendali e a supporto di queste per l’approvvigionamento delle merci,
per il rifornimento e la consegna ai clienti (la consegna presso il domicilio
del cliente finale non rileva ai fini classificativi).

Tale attività se condotte con personale
dell’impresa, nonostante il rischio specifico delle operazioni effettuate (cd.
rischio strada) possa differire anche notevolmente da quello proprio della
lavorazione principale, trovano riferimento classificativo alla lavorazione
principale, in continuità con i precedenti e consolidati indirizzi.

In applicazione di quanto sopra, il servizio di
consegna ai clienti di gelati effettuato con proprio personale da un’impresa di
produzione di gelati della gestione Industria classificata alla voce 1444,
comprendente anche la vendita al minuto, è da considerarsi operazione
complementare alla lavorazione principale.

Nelle Tariffe 2019 il trasporto per la consegna
della merce ai clienti è esplicitamente previsto nella declaratoria del gruppo
0100 della gestione Terziario (Commercio, compresi l’eventuale confezionamento,
le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, il servizio di consegna ai
clienti, le operazioni di cassa) e pertanto è parte della lavorazione
principale. La classificazione dell’attività principale ad una delle voci
previste nel sottogruppo 0100 comprende quindi automaticamente anche il
servizio di consegna ai clienti (oltre che l’eventuale confezionamento, le
operazioni di rifornimento e magazzinaggio e le operazioni di cassa).

Al contrario, nelle Tariffe 2019 l’attività di
trasporto è espressamente esclusa nella declaratoria della voce 9300 di tutte
le gestioni (Attività dei magazzini per la custodia e la conservazione di
merci. Attività di confezionamento di merci: magazzinaggio, movimentazione,
lavaggio, pesatura imballaggio, travaso, imbottigliamento, ecc.; escluse le
attività di conservazione e confezionamento esplicitamente previste in altri
riferimenti di tariffa. Escluse le attività di produzione o di trasformazione.
Magazzini postali, centri di raccolta e smistamento di corrispondenza e pacchi.
Solo per attività a sé stanti. Magazzini dei servizi di trasporto. Escluso il
trasporto per il quale v. gruppo 9100).

Di conseguenza, se un datore di lavoro esercita sia
l’attività di trasporto delle merci, sia l’attività dei magazzini per la
custodia e la conservazione delle merci, si configura un’attività complessa,
articolata nelle operazioni di trasporto da classificare alle voci del gruppo
9100 e nell’attività dei magazzini da classificare al gruppo 9300.

 

Note:

(1) Le operazioni complementari e sussidiarie sono espressamente
richiamate dall’articolo 1,
commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124:

5. Sono pure considerate addette ai lavori di cui al primo comma
del presente articolo le persone le quali, nelle condizioni previste dal
presente titolo, sono comunque occupate dal datore di lavoro in lavori
complementari o sussidiari, anche quando lavorino in locali diversi e separati
da quelli in cui si svolge la lavorazione principale.

6. Sono altresì considerate addette ai lavori di cui ai numeri da
1) a 28) del presente articolo le persone le quali, nelle condizioni previste
dall’art. 4, sono comunque occupate dal datore di lavoro anche in lavori
complementari o sussidiari.

(2) Modalità di applicazione delle tariffe approvate con il decreto interministeriale 12 dicembre 2000, in
vigore dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2018, articolo 4:

Agli effetti delle tariffe, per lavorazione si intende il ciclo
di operazioni necessario perché sia realizzato quanto in esse descritto,
comprese le operazioni complementari e sussidiarie purché svolte dallo stesso
datore di lavoro ed in connessione operativa con l’attività principale,
ancorché siano effettuate in luoghi diversi.

(3) Cassazione civile, sez. lav., sentenza
n. 27550/2020: In tema di classificazione delle lavorazioni per la
determinazione dei premi dovuti dalle imprese all’INAIL, questa Corte (Cass.
Sez. L., ordinanza n. 15163 del 4/6/2019) ha già precisato che, ove un’impresa
tratti più lavorazioni, il giudice di merito deve in concreto accertare, tra
quelle svolte, quale assuma la connotazione di lavorazione principale e,
quindi, se le ulteriori attività si pongano in correlazione non solo tecnica ma
anche funzionale con la prima, nel senso di consentire una più agevole,
completa e rapida realizzazione delle finalità aziendali, producendo beni e
servizi nella misura strettamente necessaria ed imposta dalla lavorazione
principale, sicché, solo all’esito positivo della predetta indagine, può
attribuire alle ulteriori attività la voce tariffaria corrispondente alla
lavorazione principale (v. pure Cass. Sez. L.,
sentenza n. 25020 del 25/11/2014). Nel medesimo senso si è affermato (Cass. Sez. L., sentenza n. 12909 del 22/6/16)
che, con riguardo al sistema tariffario per la determinazione dei premi dovuti
all’INAIL, ove un’impresa svolga più attività e non sia possibile estrapolare
dal risultato finale i singoli cicli di operazioni di cui la complessiva
lavorazione concettualmente si compone, le diverse attività vanno unitariamente
considerate ed assoggettate ad un’unica tariffa.

(4) Cassazione civile, sez. lav.,
sentenza n.7429/2016: (…) occorre poi ribadire che la lavorazione
principale identifica il ciclo tecnologico e produttivo dell’azienda e
comprende le attività ed operazioni necessarie perchè sia realizzato quanto
descritto nei singoli riferimenti di ciascuna tariffa con voci, sottogruppi o
gruppi (Cass. n. 5649 del 2013). Come questa
Corte ha già avuto modo di precisare (Cass. n.
25020/2014), costituiscono, invece, lavorazioni complementari quelle
attività concorrenti e connesse – in senso tecnico e non meramente economico e
in maniera continuativa – alla lavorazione principale (quale ad es. la
manutenzione del macchinario utilizzato nella lavorazione principale),
indispensabili per effettuare la lavorazione principale. Costituiscono,
inoltre, lavorazioni sussidiarie, quelle solo indirettamente collegate al ciclo
produttivo e che, pur concorrendo alla realizzazione dell’oggetto dell’attività
principale, realizzino un prodotto o effettuino un servizio caratterizzati da
un proprio rischio specifico (ad esempio, la produzione di contenitori dei
prodotti anche a fini di imballaggio, la manutenzione edile ordinaria eseguita
negli stabilimenti, il trasporto di materiali e di prodotti; l’attività di
manutenzione e controllo periodico degli elicotteri eseguita nelle apposite
aree di pertinenza dei mezzi di volo ed a motore spento da dipendenti della
società che esegue trasporto di merci per conto terzi mediante elicotteri). Tra
la lavorazione principale e le altre deve, quindi, sussistere un legame di
reciproca interdipendenza in vista di un risultato finale unitario e sono
svolte dal medesimo imprenditore-datore di lavoro, le seconde in connessione
operativa con l’attività principale (v., ex multis Cass.
18256/2010). In particolare, la predicata connessione operativa delle
lavorazioni complementari o sussidiarie con l’attività principale, se non
richiede, necessariamente, una connessione topografica, non può, tuttavia,
prescindere dalla correlazione non solo tecnica ma anche funzionale, nel senso
che deve trattarsi di lavorazioni tali da consentire una più agevole, completa
e rapida realizzazione delle finalità aziendali, realizzando beni e servizi
nella misura strettamente necessaria ed imposta dalla lavorazione principale.
Ne consegue che solo ove la produzione di beni o servizi derivanti dalle predette
lavorazioni complementari e sussidiarie non ecceda le necessità della
lavorazione principale, anche tali lavorazioni vanno classificate nella stessa
voce tariffaria della lavorazione principale.

(5) Nota della Direzione centrale Rischi Ufficio Tariffe protocollo
3790 del 15 giugno 2012 Scuole o Istituti di istruzione di ogni ordine e grado
non statali. Addetti alla sorveglianza ed operatori scolastici. Indirizzo
classificativo.

(6) Nota della Direzione centrale Rischi Ufficio Tariffe
protocollo 3790 del 15 giugno 2012 Scuole o Istituti di istruzione di ogni
ordine e grado non statali. Addetti alla sorveglianza ed operatori scolastici.
Indirizzo classificativo.

(7) Vedi istruzioni tecniche delle Tariffe dei premi d.m.12.12.2000 che per la voce 0722 richiamano la circolare n. 44 del 17 settembre 1981 Istituzione
di una nuova voce di tariffa per gli addetti ai centri di elaborazione dati
(elettronici o meccanografici) od a centralini telefonici, terminali video,
telescriventi, ecc. Norme di attuazione e la circolare
n. 2 del 5 gennaio 1989 Nuova tariffa dei premi per l’assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il settore industriale
e relative modalità di applicazione a decorrere dal 1° luglio 1988.

Prassi – INAIL – Nota 15 giugno 2021, n. 7651
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