È ininfluente, ai fini della decontribuzione, che il benefit sia corrisposto in natura o in denaro.

Nota a Cass. (ord.) 21 maggio 2021, n. 14068

Fabrizio Girolami

I premi di risultato (o premi di produzione) concessi ai dipendenti – anche se erogati in natura, con il sistema del cambio merce – sono esonerati da contribuzione, ai sensi dell’art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 1997, n. 135 (ora abrogato dall’art. 1, co. 67, L. 24 dicembre 2007, n. 247).

Pertanto, laddove un’impresa giornalistica conceda ai propri dipendenti, giornalisti praticanti e professionisti, un benefit consistente in un credito annuo pro-capite da utilizzare per l’acquisto di beni e servizi ricevuti da aziende inserzioniste di pubblicità (in luogo di somme di denaro), senza trattenere su esso i contributi, non incorre in omissione contributiva censurabile dall’Istituto previdenziale.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 14068 del 21 maggio 2021.

Nel caso di specie, l’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI) – “Giovanni Amendola” aveva agito in giudizio per asserita omissione contributiva da parte dell’impresa giornalistica Italia Oggi Editori-Erinne S.r.l. che non aveva versato i contributi in relazione ai premi di risultato dalla medesima erogati a favore dei propri dipendenti con il sistema del credito per acquisto di beni e servizi ricevuti da clienti del datore di lavoro (cambio merce).

L’Istituto previdenziale aveva ritenuto che la suddetta modalità di corresponsione dei premi (erogazione in natura anziché in denaro), unitamente alla circostanza che i premi erano stati erogati per il medesimo importo a tutti i lavoratori e in misura fissa per tutti gli anni di riferimento, determinasse, a carico dell’impresa giornalistica, l’insorgenza di un onere contributivo.

Il giudice di prime cure aveva accolto la richiesta avanzata dall’INPGI.

Di diverso avviso la Corte di Appello di Roma (sentenza n. 3271 del 2014) che, riformando la pronuncia di primo grado, aveva ritenuto che il credito concesso ai dipendenti per un massimale annuo costituisse un premio di produzione derivante da accordo aziendale e, come tale, assoggettabile alla decontribuzione prevista dall’art. 2, D.L. n. 67/1997.

Avverso tale sentenza, l’INPGI aveva quindi proposto ricorso per cassazione, lamentando un preteso omesso esame di un fatto decisivo in ordine alle modalità di erogazione del premio – tramite il cambio merce ovvero sotto forma di beni o servizi anziché con l’erogazione di somme di denaro – neppure previsto nell’accordo aziendale.

La Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha confermato la correttezza della sentenza di appello, rigettando il ricorso dell’Istituto previdenziale. Nello specifico, il giudice di legittimità ha rilevato quanto segue:

  • l’art. 2 del D.L. n. 67/1997 (ora abrogato dalla L. n. 247/2007) prevede(va) un regime di automatica e totale esclusione dalla retribuzione imponibile a fini previdenziali delle erogazioni, disposte dai contratti collettivi aziendali, ovvero dai contratti di secondo livello, di cui fosse incerta “la corresponsione o l’ammontare e la cui struttura (…) (fosse) correlata (…) alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati”;
  • la disposizione impone(va) la presenza di un’alea legata all’attribuzione del premio, delegando “alla contrattazione collettiva il compito di individuare nel concreto i citati parametri”;
  • nel caso di specie, la Corte di merito ha accertato che il beneficio concesso dall’impresa giornalistica è qualificabile come “premio di produzione” previsto ogni anno da un accordo aziendale, con il quale sono stati individuati l’ammontare del premio, il criterio di misurazione di incrementi di produttività, di qualità e altri elementi di competitività dell’azienda;
  • inoltre, la stessa Corte di merito ha correttamente evidenziato l’irrilevanza, agli effetti dell’esenzione contributiva prevista dall’art. 2, D.L. n. 67/1997, delle modalità di corresponsione del premio (in denaro o in natura), rimarcando la decisività della fonte negoziale collettiva del premio, legato a incrementi produttivi.
I premi di risultato aziendali erogati con il sistema del cambio merce sono esonerati dai contributi previdenziali
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