Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 luglio 2021, n. 21362

Ricostituzione della pensione di vecchiaia, Domanda, Computo
dei contributi non compresi nel primo ricalcolo

 

Rilevato che

 

1. con sentenza n. 315 del 2014 la Corte di Appello
di Lecce ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda
dell’assicurata per la ricostituzione della pensione di vecchiaia, decorrente
dal 1990, computati i contributi regolarmente versati dal gennaio 2003 a
dicembre 2004 non compresi nel primo ricalcolo effettuato a maggio 1995 e in
quello successivo;

2. avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso,
affidato a due motivi, avverso il quale S.P. non ha svolto attività difensiva;

 

Considerato che

 

3. con i motivi di ricorso l’INPS deduce violazione
dell’art. 5 d.P.R. n.488 del 1968 per avere il legislatore consentito la
ricostituzione della pensione solo nell’ipotesi in cui, successivamente alla
decorrenza della stessa, siano accreditati, per qualunque causa, contributi
riferiti a periodi di lavoro precedenti la decorrenza del trattamento
pensionistico, per cui i contributi versati in epoca posteriore alla decorrenza
della pensione danno diritto, a domanda, diversamente da quanto ritenuto dalla
Corte territoriale, alla liquidazione di supplementi di pensione, ai sensi
dell’art. 4 legge n.1338 del 1962, come modificato dall’art. 19 d.P.R. n.488
c/’t., e, nella specie, i contributi in riferimento ai quali era stata
lamentata l’omissione, nella base di calcolo della pensione, erano riferiti a
periodi posteriori alla decorrenza della pensione (primo motivo); deducendo,
inoltre, violazione delle predette norme e dell’art. 7 legge n.155 del 1981,
assume che i supplementi di pensione, dalla Corte di merito denominati
atecnicamente ricostituzione, non potevano essere ricostituiti mediante
inclusione, nelle rispettive basi di calcolo, dei contributi previdenziali
versati nel corso degli anni 2003-2004 e che tali contributi potevano
utilizzarsi soltanto per la liquidazione di un nuovo supplemento;

4. i motivi, esaminati congiuntamente per la loro
connessione, sono da accogliere;

5. l’art. 5, ultimo comma, del d.P.R. n.488 del 1968
recita: «Ove dopo la consegna del certificato di pensione all’interessato sia
richiesto il riconoscimento di contributi figurativi, siano presentate tessere
assicurative o versati contributi dell’assicurazione per l’invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti, per periodi anteriori alla data di decorrenza della
pensione, entro i termini stabiliti dalle disposizioni in vigore, la pensione
medesima è riliquidata con effetto dalla data di decorrenza originaria, secondo
le norme in base alle quali essa è stata calcolata»;

6. l’art. 4 della legge n. 1338 del 1962, come
modificato dall’art. 19 del

d. P.R. n.488 del 1969, dispone: «I contributi
versati o accreditati nell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti successivamente alla data di decorrenza della
pensione danno diritto, a domanda, a un supplemento della pensione in atto
purché siano trascorsi almeno due anni dalla data di decorrenza della pensione
medesima. I contributi versati successivamente alla data di decorrenza del
supplemento di cui al comma precedente, danno diritto alla liquidazione di
ulteriori supplementi dopo che siano trascorsi almeno due anni dalla decorrenza
del precedente, I supplementi di cui ai commi precedenti decorrono dai primo
giorno del mese successivo a quello nei quale è presentata la domanda»;

7. l’art. 7 della legge n. 155 del 1981 prevede, in
tema di pensioni supplementari e supplementi di pensione, ai commi quarto,
quinto e sesto: «La liquidazione del supplemento di pensione non può essere
richiesta prima che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza
della pensione o dalla data di decorrenza del precedente supplemento. In deroga
a quanto previsto nel precedente comma il supplemento può essere richiesto, per
una sola volta, quando siano trascorsi anche solo due anni a condizione che sia
stata superata l’età pensionabile. Le disposizioni di cui ai commi quarto e
quinto del presente articolo si applicano anche ai supplementi di pensione da
liquidare a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi»;

8. il legislatore consente, quindi, la
ricostituzione o riliquidazione della pensione solo se successivamente alla
decorrenza della stessa siano accreditati, per qualunque causa, contributi
riferiti a periodi di lavoro precedenti alla decorrenza del trattamento;

9. i contributi versati in epoca posteriore alla
decorrenza della pensione danno diritto, a domanda, alla liquidazione di
supplementi di pensione e, dunque, di essi non può tenersi conto ai fini della
riliquidazione della pensione ma solo ai fini della liquidazione di eventuali
supplementi di pensione;

10. la ricostituzione della pensione copre la provvista
contributiva anteriore al trattamento pensionistico;

11. l’inclusione del patrimonio contributivo
successivo alla decorrenza della pensione è soggetto alle regole che presiedono
i supplementi di pensione, vale a dire la liquidazione, a domanda dell’interessato,
con decorrenza successiva alla presentazione della domanda, con possibilità di
chiedere il supplemento nel termine dilatorio di cinque anni dalla data della
decorrenza della pensione o del precedente supplemento ovvero,
inderogabilmente, e per una sola volta, a condizione che sia stata già compiuta
l’età pensionabile, prima che siano trascorsi anche solo due anni dalla
decorrenza della pensione o del precedente supplemento;

12. nella scansione temporale prescritta chiaramente
dal legislatore in ordine alla valorizzazione del patrimonio contributivo, alle
condizioni temporali per richiedere, nel tempo, più supplementi di pensione e
alla decorrenza del supplemento richiesto, a nulla rileva l’eventuale ritardo
con il quale il supplemento sia stato materialmente liquidato giacché è la
domanda del pensionato di supplemento a determinare la decorrenza del
supplemento e a individuare il patrimonio contributivo in base al quale il
supplemento dev’essere liquidato (il patrimonio contributivo maturato sino alla
decorrenza del supplemento);

13. i contributi versati in epoca posteriore alla
decorrenza del supplemento possono essere utilizzati, come patrimonio
contributivo, solo per la liquidazione di un nuovo supplemento e non per
incrementare il supplemento già richiesto;

14. nella specie l’assicurata, raggiunta l’età
pensionabile, 60 anni, per la pensione di vecchiaia a carico della gestione
commercianti (il 20 giugno 1990) ha ottenuto un primo supplemento, liquidato
nel 1995, con decorrenza 1994, così avvalendosi del primo supplemento dopo il
compimento dell’età pensionabile dopo solo un biennio, anziché un quinquennio,
per cui i supplementi successivi erano soggetti al termine dilatorio
quinquennale;

15. l’ultimo supplemento è stato attribuito con
decorrenza 1° gennaio 2003 (domanda del 13 dicembre 2002) per cui l’ulteriore
supplemento poteva essere richiesto solo dopo un quinquennio;

16. in definitiva, deve darsi risposta negativa al
quesito del quale questa Corte è stata investita, vale a dire se i contributi
versati dopo la domanda amministrativa di supplemento di pensione, dunque dopo
la data di decorrenza legale del supplemento stesso, ma prima della materiale
liquidazione da parte dell’INPS del supplemento dovuto a fronte di tale
domanda, possano essere considerati, come pretenderebbe l’assicurata, nella
base di calcolo del già richiesto supplemento atteso che, per quanto detto,
devono essere considerati solo ai fini della liquidazione di un novo
supplemento, nel rispetto dei termini dilatori previsti dall’art. 7 legge n.155
del 1981;

17. la sentenza impugnata, che non si è conformata
ai predetti principi, va cassata e, per essere necessari ulteriori accertamenti
in fatto, la causa va rinviata alla Corte designata in dispositivo, che si
atterrà a quanto sin qui detto;

18. al giudice del rinvio è demandata anche la
regolazione delle spese del giudizio di legittimità;

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di
Lecce, in diversa composizione.

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