Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 settembre 2021, n. 24028

Cessionaria del quinto del trattamento pensionistico,
Controversia tra ceduto e cessionario, Competenza per materia e per territorio

Rilevato in fatto

che, con sentenza depositata il 5.5.2015, il
Tribunale di Larino, decidendo in grado d’appello e in riforma della pronuncia
resa dal locale Giudice di pace, ha rigettato l’opposizione proposta dall’INPS
avverso il decreto ingiuntivo con cui gli era stato ingiunto di pagare a F.
s.p.a. somme rivenienti dalla cessione del quinto del trattamento pensionistico
effettuata in suo favore da R.C.;

che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto
ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura,

successivamente illustrati con memoria;

che F. s.p.a. ha resistito con controricorso,
anch’esso parimenti illustrato con memoria;

 

Considerato in diritto

 

che, con il primo motivo, l’Istituto ricorrente
denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.
7 e 442 c.p.c., per avere il Tribunale
riformato la sentenza di prime cure nella parte in cui aveva rilevato che,
trattandosi di credito relativo a pensione, la competenza funzionale ad
emettere il decreto ingiuntivo andava individuata in relazione alle norme
citate, e dunque in capo al tribunale in funzione di giudice del lavoro;

che, con il secondo motivo, l’Istituto ricorrente
lamenta violazione dell’art. 444 c.p.c. per non
avere il Tribunale ritenuto che la competenza per territorio in ordine
all’emissione del decreto ingiuntivo andasse individuata in relazione al luogo
di residenza del pensionato;

che, con il terzo motivo, l’Istituto ricorrente si
duole di violazione degli artt. 1 e 2,
d.P.R. n. 180/1950, e degli artt. 545 c.p.c.,
2751 n. 4 e 2778 n.
17 c.c., per avere il Tribunale ritenuto la debenza delle somme ingiunte
nonostante che l’INPS avesse dovuto ricalcolare la quota di pensione spettante
all’odierna controricorrente per tener conto dell’assegno di mantenimento che
il pensionato era stato nelle more obbligato a corrispondere alla coniuge
separata e dell’impossibilità di operare trattenute che riducessero la pensione
al di sotto del minimo vitale;

che, con riguardo al primo motivo, questa Corte ha
recentemente ribadito il principio secondo cui, allorché oggetto della cessione
sia un credito relativo ad un trattamento pensionistico, anche la controversia
insorta tra ceduto e cessionario soggiace alle regole di competenza per materia
e per territorio proprie delle controversie di assistenza e previdenza di cui
agli artt. 442 e 444
c.p.c., concretandosi la cessione del credito nella sostituzione della
cessionaria nella posizione del pensionato cedente, senza che ciò immuti la
natura previdenziale del credito ceduto e la competenza speciale stabilita
dalla legge per le controversie che lo abbiano ad oggetto (così Cass. n. 28823 del 2020, sulla scorta di Cass. n.
1118 del 2012);

che, pertanto, il procedimento monitorio avrebbe
dovuto in specie avrebbe dovuto introdursi davanti al tribunale in funzione di
giudice del lavoro, giusta la regola di competenza per materia e territoriale
di cui agli artt. 442 e 444 c.p.c.;

che, dovendo darsi continuità al principio secondo
cui il giudice dell’opposizione all’ingiunzione, ivi compreso il giudice di
appello che decide in secondo grado, deve limitarsi a dichiarare la nullità del
decreto ingiuntivo nei casi in cui, per difetto di competenza dell’organo che ha
emesso l’ingiunzione o per mancanza di altri presupposti processuali, manchi la
possibilità di emettere una pronuncia di merito nei confronti delle parti (così
da ult. Cass. n. 28823 del 2020, cit.), la
sentenza impugnata, assorbiti gli ulteriori motivi di censura, va cassata e la
causa va decisa nel merito con la declaratoria di nullità del decreto
ingiuntivo opposto e la compensazione delle spese dell’intero processo, in
ragione delle indubbie peculiarità della fattispecie;

 

P.Q.M.

 

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli
altri.

Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto. Compensa le spese
dell’intero processo.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 settembre 2021, n. 24028
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