In caso di patologia tabellata che può essere provocata da diversi fattori, come, ad es., l’adenocarcinoma polmonare, l’eventuale compresenza di un fattore causale estraneo all’attività lavorativa, come il fumo di sigaretta, non è di per sé sufficiente a escludere il nesso di causalità tra la patologia e l’esposizione professionale, a meno che l’INAIL non fornisca la prova che tale fattore alternativo ha da solo provocato la malattia. Pertanto, l’erede del lavoratore che era stato esposto professionalmente all’inalazione di fibre di amianto ed era poi deceduto per adenocarcinoma polmonare ha diritto a percepire la rendita INAIL, sebbene il congiunto fosse un fumatore (Così, Cass. 6 dicembre 2021, n. 38659).

F.I.

Decesso per malattia professionale, concausa extralavorativa e indennizzo Inail
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