Il lavoratore venuto meno all’impegno di assunzione è obbligato al versamento, a titolo di risarcimento, della clausola penale anche se il contratto di lavoro prevede un periodo di prova. La clausola penale opera in fase preassuntiva, mentre la clausola di prova ha efficacia solamente in seguito all’inizio del rapporto di lavoro.
Nota a Trib. Forlì 21 marzo 2023
Pamela Coti
La clausola penale è intesa a rafforzare il vincolo contrattuale e a stabilire preventivamente la prestazione cui è tenuto uno dei contraenti qualora si renda inadempiente, con l’effetto di limitare a tale prestazione il risarcimento, indipendentemente dal danno effettivo.
È quanto stabilito dal Tribunale di Forlì 21 marzo 2023 in relazione all’opposizione contro un decreto ingiuntivo con il quale un lavoratore, a seguito di ripensamento, si era rifiutato di prendere servizio ed era stato condannato a pagare la penale prevista dalla lettera di assunzione, con data di decorrenza del rapporto differita.
Al riguardo il Giudice del lavoro, rigettando l’opposizione al decreto ingiuntivo, ha precisato che:
- se è vero che la disciplina del contratto di lavoro segue un regime speciale ai sensi del libro V del c.c., è pur vero anche che in questa materia rimane vigente il principio di autonomia contrattuale delle parti, come stabilito dall’art. 1322 c.c. E, nel caso di specie, la clausola che prevede il pagamento di una penale e la risoluzione del contratto sottoscritto tra le parti qualora il lavoratore non prenda servizio alla data stabilita, è chiara espressione dell’autonomia contrattuale; quindi, del tutto legittima e fondata;
- la funzione della clausola penale è di consentire la monetizzazione del pregiudizio “indipendentemente della prova della concreta esistenza del danno effettivamente sofferto” (Cass. 17 dicembre 1976, n. 4664), restando inteso – e sempre in coerenza con la funzione di risarcimento forfettario di un danno presunto, propria della clausola penale – che la clausola “costituisce solo una liquidazione anticipata del danno destinata a rimanere assorbita, nel caso di prova di ulteriori e maggiori danni, nella liquidazione complessiva di questi” (Cass. 22 giugno 2016, n. 12956);
- ai fini dell’esercizio del potere di riduzione della penale, come affermato da Cass. 19 giugno 2020, n. 11908, “il giudice non deve valutare l’interesse del creditore con esclusivo riguardo al momento della stipulazione della clausola, ma tale interesse deve valutare anche con riguardo al momento in cui la prestazione è stata tardivamente eseguita o è rimasta definitivamente ineseguita, poiché anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, conformativi dell’istituto della riduzione equitativa”;
- la previsione della clausola penale e la previsione del patto di prova sono compatibili e possono coesistere avendo oggetto e finalità differenti, essendo diretti a tutelare due momenti differenti del rapporto di lavoro: la clausola penale opera in fase preassuntiva, mentre la clausola di prova ha efficacia solamente in seguito all’inizio del rapporto di lavoro.