L’influencer che promuove stabilmente e con continuità i prodotti di un’azienda è inquadrabile come agente di commercio.

Nota a Trib. Roma 4 marzo 2024, n. 2615

Maria Novella Bettini

L’influencer che, dietro compenso, promuove prodotti o servizi sui social media a un pubblico di follower, svolgendo un’attività di promozione delle vendite con carattere di stabilità e continuità, può essere qualificato come agente di commercio ai sensi dell’art. 1742 c.c.

Lo ha stabilito il Tribunale di Roma (4 marzo 2024, n. 2615) in merito al ricorso di un influencer che aveva stipulato con una società (all’ingrosso di prodotti alimentari on line) operante in un mercato costituito quasi esclusivamente dagli utenti raggiungibili nel mondo web attraverso attività di promozione svolte da testimonial e, per l’appunto, da influencer.

Il Tribunale precisa che con il contratto per prestazioni di influencer quest’ultimo si era impegnato a promuovere, per conto della società i prodotti del brand di proprietà della stessa sulle pagine social media e siti web, il proprio codice sconto personalizzato. Tale codice consentiva alla società di determinare gli ordini riconducibili all’influencer e, per ogni singolo ordine “direttamente procurato e riconducibile all’influencer stesso, era previsto un compenso del 10% con liquidazione mensile (“detratto dalle spese di spedizione, previa ricezione fattura”). Il contratto specificava che il prestatore, per svolgere il suo incarico, poteva usare marchi, nomi e segni distintivi della società.

L’influencer, perciò, dal momento che la collaborazione fra le parti era basata, fin dalla prima manifestazione, sulla promozione di una serie indeterminata di possibili affari, svolgeva un’attività riconducibile agli artt. 1742 e seguenti c.c.

La natura agenziale, come la stabilità e continuità del rapporto, emergono:

– dalla durata pluriennale e continuativa delle collaborazioni (v. Cass. nn. 35740/2022 e 16565/2020, secondo le quali i “caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell’agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell’ambito di una determinata sfera territoriale”; v. anche Cass. n. 1856/2016 sulla differenza fra rapporto di agenzia e rapporto di procacciamento d’affari);

– dalla forma provvigionale della retribuzione, liquidata a cadenze periodiche per archi temporali determinati, che palesa “una continuità programmata tra le parti” che non costituisce “il frutto accidentale di prestazioni occasionali e libere;

– dalla lettera dell’accordo siglato tra le parti, “che evidenzia la comune volontà delle stesse di sentirsi reciprocamente vincolate in modo stabile e continuativo”.

I giudici chiariscono poi che:

a) in mancanza di una lettera d’incarico scritta, un rapporto di agenzia può sussistere anche di fatto, “posto che tale requisito formale è richiesto dall’articolo 1742 cit. ad probationem e non ad substantiam, né può esonerare dagli obblighi contributivi che ne derivano”;

b) per “zona determinata” in cui va espletato l’incarico s’intende “non solo la zona geografica ma anche la porzione di mercato che nel caso dell’influencer è determinata dalla comunità di followers che lo seguono”;

c) “l’assenza di assegnazione di una specifica zona non è elemento determinante per escludere il contratto di agenzia (v. Cass. n. 10055/2016);

d) perché si configuri un’attività tipica dell’agente di commercio non si richiede necessariamente la ricerca del cliente (che può anche essere acquisito su indicazione del preponente) purché sussista un “nesso di causalità tra l’opera promozionale svolta dall’agente nei confronti del cliente e la conclusione dell’affare cui si riferisce la richiesta di provvigione” (v. Cass. n. 20453/2018).

Sentenza

Influencer e agente di commercio
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