Il patto di non concorrenza non può essere rimesso all’arbitrio del datore di lavoro Nota a Cass. 8 febbraio 2022, n. 4032 Alfonso Tagliamonte
Nullità del patto di non concorrenza e arbitrio datoriale
La cessazione del patto di non concorrenza non può avvenire in virtù di una condizione risolutiva affidata alla mera discrezionalità del datore di lavoro. Nota a Cass. (ord.) 1 settembre 2021, n. 23723 Silvia Rossi
Sanzioni disciplinari nel trasporto pubblico
Il lavoratore del trasporto pubblico ha facoltà d’impugnare la sanzione disciplinare tramite il collegio di conciliazione di cui all’art. 7 Stat. Lav. ovvero mediante ricorso gerarchico di cui al R.D. n. 148/1931 Nota a Trib. Roma 23 settembre 2020, n.
Elementi del patto di non concorrenza
Il patto di non concorrenza, a pena di nullità, è subordinato a specifiche condizioni, temporali e spaziali, e ad un corrispettivo adeguato. Il suo oggetto va valutato considerando l’attività complessivamente svolta dal lavoratore, rapportata a quella svolta dall’azienda e la
Impugnazione del licenziamento individuale
Nel caso in cui, in seguito alla richiesta, da parte del lavoratore, del tentativo di conciliazione o arbitrato nel termine di 180 giorni dall’impugnazione stragiudiziale, la controparte non depositi, entro 20 gg., la memoria ex art. 410 c.p.p., decorrono ulteriori