Il lavoratore recatosi all’estero durante il periodo emergenziale per godere delle ferie può essere licenziato se non ha considerato, all’interno del periodo di ferie concessogli, anche la quarantena obbligatoria prescritta dalle Autorità sanitarie al rientro. Nota a Trib. Trento 21
Rifiuto della prestazione e visita medica obbligatoria
Alla scadenza del periodo di comporto, il lavoratore deve rientrare al lavoro. Egli può astenersi dall’eseguire la prestazione solo se venga riassegnato alle mansioni svolte prima dell’assenza per malattia senza essere sottoposto alla visita medica obbligatoria ex art. 41, D.LGS.