Nessun obbligo di reperibilità durante le fasce orarie in caso di terapie salvavita e di invalidità pari o superiore al 67%

Nota a circolare Inps n. 95/2016

Francesca Albiniano

Il lavoratore assente per malattia non è tenuto a rispettare le c.d. fasce di reperibilità – dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00 – qualora l’assenza sia dovuta a patologie gravi che richiedano terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione da parte della struttura sanitaria, ovvero stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.

Il principio è stato affermato dall’ Inps (circolare 7 giugno 2016, n. 95), che ha fornito chiarimenti e precisazioni in relazione all’applicazione dell’art. 25, D.Lgs 14 settembre 2015, n. 151 (concernente le “esenzioni dalla reperibilità”), di modifica dell’ art. 5, co. 13, del D.L n. 463/1983, (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 638/1983), sottolineando come, pur a fronte dell’esonero dalla reperibilità, “rimane confermata la possibilità per l’Inps di effettuare comunque controlli, sulla correttezza formale e sostanziale della certificazione e sulla congruità prognostica ivi espressa”. Peraltro, i datori di lavoro hanno sempre facoltà di segnalare, “mediante il canale di posta PEC istituzionale, alla Struttura Inps territorialmente competente possibili eventi riferiti a fattispecie per le quali i lavoratori risultino esentati dalla reperibilità, per i quali ravvisino la necessità di effettuare una verifica”.

L’Istituto ha poi definito il campo soggettivo e oggettivo di applicazione della richiamata normativa, mediante specifiche linee guida (allegate alla medesima circolare), nelle quali: a) si precisa che i destinatari della regolamentazione sono i prestatori “con contratto di lavoro subordinato appartenenti al settore privato, rimanendo esclusi, pertanto, i lavoratori iscritti alla gestione separata dell’Inps di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/95”; b) si enumerano le situazioni patologiche per le quali potrà essere redatto il certificato telematico riferito a “terapie salvavita” o “invalidità”.

Quanto alla valutazione che dovrà essere fornita dai medici curanti estensori della certificazione di malattia, questi dovranno: “apporre la valorizzazione dei campi del certificato telematico riferiti a “terapie salvavita” / “invalidità” (decreto ministeriale 18 aprile 2012)”; e, “nel caso di certificati di malattia redatti in via residuale in modalità cartacea, attestare esplicitamente l’eventuale sussistenza delle fattispecie in argomento ai fini della esclusione del lavoratore dall’obbligo della reperibilità”. Essi, come sottolineato dalle predette linee guida: “in qualità di pubblici ufficiali e sono tenuti … ad attestare la veridicità dei fatti da loro compiuti o avvenuti alla loro presenza nonché delle dichiarazioni ricevute senza ometterle né alterarle, pena le conseguenti responsabilità amministrative e penali”.

Assenza dal lavoro ed esonero dall’obbligo di reperibilità
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: