In tema di giustificato motivo oggettivo il sindacato del giudice può riguardare l’effettività  ma non il merito delle scelte organizzative

Nota a Cass. 5 dicembre 2016, n. 24803

Michela Santucci

Ai fini della legittimità del recesso intimato per giustificato motivo oggettivo, è sufficiente e necessario accertare la reale soppressione del reparto cui il lavoratore era adibito.

La Cassazione con sentenza 5 dicembre 2016, n. 24803, ribadisce, così, il consolidato orientamento secondo cui il vaglio del giudice sul motivo oggettivo di licenziamento non può riguardare il merito delle scelte organizzative dell’imprenditore ( v. Cass. 25 ottobre 2016, n. 21649).

Nel caso esaminato, i giudici di primo e secondo grado avevano dichiarato illegittimo il licenziamento intimato all’impiegato di un reparto di fisiokinesiterapia sulla base di una situazione sfavorevole del servizio sanitario definita “non meramente contingente”.

In particolare, le dichiarazioni testimoniali e le prove documentali da cui si sarebbe dovuto evincere l’interesse alla ristrutturazione aziendale erano state ritenute generiche e, quindi, inidonee a giustificare il recesso del datore di lavoro.

La Cassazione, chiamata a pronunciarsi in ordine alla motivazione fornita dalle corti di merito, conferma i principi sui limiti del sindacato giudiziale in tema di licenziamento dovuto a ragioni tecniche, organizzative e produttive.

In tale locuzione, come noto, rientra anche l’ipotesi di riassetto organizzativo dell’azienda attuato al fine di una più economica gestione della stessa, deciso dall’imprenditore per far fronte a situazioni sfavorevoli “non contingenti”, influenti in modo decisivo sulla normale attività produttiva.

Si tratta di valutazione rimessa al datore di lavoro senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell’impresa, atteso che la stessa è espressione della libertà di iniziativa economica presidiata dall’art. 41 Cost.

Il controllo giudiziale, per contro, riguarda la reale sussistenza del motivo addotto dall’imprenditore rappresentata dall’effettiva soppressione, stabile e duratura, del reparto presso cui era occupata la parte intimata.

In altri termini, al giudice è demandato il compito di riscontrare nel concreto, seppure senza interferire nelle valutazioni di congruità e opportunità economiche appannaggio dell’imprenditore, la genuinità (effettività e non pretestuosità) del motivo oggettivo di licenziamento.

Con la sentenza in epigrafe, invero, la Corte di legittimità ha anche precisato la consistenza dell’onere probatorio gravante sul datore di lavoro il quale deve addurre ragioni comprovabili.

A tale proposito, si rileva come le lamentate difficoltà economiche non avevano trovato il dovuto riscontro nelle risultanze documentali poiché il budget dell’anno non era inferiore a quello degli anni precedenti, né era stato adeguatamente dimostrato il collegamento tra la risoluzione del rapporto e la congiuntura economica sfavorevole.

La pronuncia, quindi, pur riaffermando principi consolidati in materia di giustificato motivo oggettivo, arricchisce di ulteriori spunti il dibattito sulla sindacabilità dei relativi presupposti, attribuendo concretezza alla verifica circa l’effettività, la veridicità e la non pretestuosità della scelta imprenditoriale.

 

 

 

Limiti al sindacato giudiziale in tema di giustificato motivo oggettivo
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