Non è necessario che la mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato per motivi economici siano soppresse, ben potendo le stesse essere solo diversamente ripartite ed attribuite.
Giovanni Piglialarmi
Nota a Trib. Roma 24 ottobre 2016, n. 107980
Il datore di lavoro, a fronte di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, deve provare che il riassetto organizzativo – che comporta la soppressione del posto di lavoro – sia effettivo e non pretestuoso e che non sussiste al momento del recesso la possibilità di riallocare il lavoratore. Questo principio è pacifico in giurisprudenza (v. tra le tante Cass. 11 giugno 2014, n. 13112; Cass. 30 novembre 2010, n. 24235; Cass. 7 aprile 2010, n. 8237) ed è stato ribadito di recente dal Tribunale del Lavoro di Roma, con la sentenza 24 ottobre 2016, n. 107980, che ha affrontato un caso peculiare.
Un’associazione o.n.l.u.s. che si occupa di lotta alla distrofia muscolare ha licenziato una lavoratrice addetta alla terapia di riabilitazione, inquadrata nel VI del ccnl per i dipendenti della sanità privata. In particolare, la dipendente era addetta al servizio di riabilitazione ambulatoriale per adulti. Il recesso si era reso necessario a seguito dello stato di crisi in cui versava l’associazione, che aveva chiuso l’anno finanziario con un margine operativo lordo negativo. A seguito delle difficoltà economiche, l’associazione aveva deciso di esternalizzare il servizio di riabilitazione ambulatoriale con conseguente soppressione di tutti i posti di lavoro dei terapisti.
Il giudice, dopo aver ribadito che è onere del datore di lavoro provare la sussistenza del motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti l’attività produttiva (cfr. art. 3 L. n. 604/1966), ha chiarito che, per la sussistenza del giustificato motivo oggettivo, “non è necessario che la mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato siano soppresse, ben potendo le stesse essere solo diversamente ripartite ed attribuite”. Il giudice, quindi, a fronte della crisi dell’associazione, provata per via documentale attraverso l’esibizione dei bilanci, ha anche accertato la legittimità dell’esternalizzazione, che non ha comportato la soppressione del servizio di riabilitazione ma ne ha implicato la riorganizzazione.