E’ antisindacale il comportamento del datore di lavoro che non riconosce la rappresentanza sindacale aziendale, negando i permessi sindacali ed impedendo l’esercizio dell’assemblea

Nota a Trib. Milano, decreto, 10 luglio 2017

Francesco Belmonte

E’ antisindacale la condotta dell’azienda che non riconosca l’elezione della RSA e del RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza). Lo ha affermato il Tribunale di Milano (decreto 10 luglio 2017), secondo cui costituiscono comportamento antisindacale sia il mancato riconoscimento della legittimità dell’elezione di tre diversi rappresentanti RSA (invece che di uno solo) che la negazione di permessi sindacali al dirigente RSA di nuova nomina.
Il Tribunale specifica che l’art. 19 Stat. Lav. per il riconoscimento di rappresentanze sindacali aziendali richiede solo, oltre all’iniziativa dei lavoratori, la collocazione del rappresentante nell’ambito di una organizzazione sindacale firmataria del contratto collettivo applicato  in azienda, ovvero, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale (n. 231/2013), di una organizzazione che abbia comunque partecipato alla negoziazione relativa a quel contratto. Non spetta perciò al datore di lavoro rilasciare riconoscimenti o rifiutarli in merito alla istituzione della RSA; inoltre, l’azienda è tenuta a riconoscere i permessi sindacali al dirigente del sindacato. Pone in atto perciò una condotta antisindacale l’impresa che disconosce il risultato dell’elezione proveniente dai lavoratori e le connesse prerogative spettanti al dirigente sindacale.
Nella fattispecie esaminata dal Tribunale, il datore di lavoro aveva anche posto in essere un ulteriore comportamento lesivo dell’attività e dell’immagine del sindacato, ostacolando le assemblee sindacali indette per l’elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, sul presupposto che fossero illegittime per motivi pretestuosi ed intimando ai lavoratori di non parteciparvi.
Il sindacato, infatti, aveva comunicato di aver indetto l’assemblea per procedere alla elezione del rappresentante in questione; mentre la società aveva eccepito l’inidoneità del modulo di assemblea utilizzato in quanto privo di timbro e firma, inviando a tutte le sigle sindacali una lettera con cui le informava che, stante la procedura non corretta, chiedeva di non svolgere l’ assemblea. Di più, il datore di lavoro aveva fatto affiggere, in tutti luoghi accessibili ai lavoratori interessati, un volantino comunicando loro che l’assemblea non era stata autorizzata e che, pertanto, anche le “eventuali assenze non sarebbero state autorizzate e giustificate”.
Al riguardo, il Tribunale ha precisato che “il diritto di assemblea è assolutamente libero nella forma e nella sostanza….e non c’è alcun diritto di autorizzarla o di negarla da parte del datore di lavoro”. Sicché, “il comunicato dell’azienda col quale notiziava i lavoratori di non aver autorizzato nessuna assemblea era senz’altro lesivo delle prerogative del sindacato”.

Condotta antisindacale e disconoscimento della nomina del rappresentante sindacale aziendale
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