Anche nei confronti di reiterati contratti a tempo determinato con apposizione illegittima del termine vige il principio di non discriminazione con i lavoratori a tempo indeterminato comparabili.

Nota a Cass. 8 gennaio 2018, n. 235

Simona Santoro

L’obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all’assunto a tempo indeterminato “comparabile”  sussiste a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto. Tale obbligo, infatti, è posto in attuazione del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione (nell’ambito della disciplina del rapporto a termine), che costituiscono norme di diritto sociale dell’Unione di particolare rilievo, “di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela” (Corte di Giustizia UE 9 luglio 2015,  C- 177/14, punto 32).

È quanto osservato dalla Corte di Cassazione (8 gennaio 2018, n. 235) con riguardo a lavoratori assunti a tempo determinato nel settore scolastico, la quale ribadisce il principio, già stabilito dai giudici di legittimità (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558), secondo cui non bisogna sovrapporre e confondere il principio di non discriminazione, previsto dalla clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a termine (siglato il 18 marzo 1999 fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale – CES, CEEP e UNICE – e recepito dalla Direttiva 99/70/CE), con il divieto di abusare della reiterazione del contratto a tempo determinato, oggetto della disciplina dettata dalla clausola 5 dell’ Accordo stesso. I due piani, infatti, vano tenuti “distinti, essendo il primo obiettivo della Direttiva teso a migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato, garantendo il rispetto del principio di non discriminazione ed il secondo a creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato”.

La norma

Il principio di non discriminazione per i lavoratori assunti con contrato a termine è regolato dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, che all’art. 25 dispone:

“1. Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell’impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato.

2. Nel caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 1, il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa da 25,82 euro a 154,94 euro. Se l’inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori, si applica la sanzione amministrativa da 154,94 euro a 1.032,91 euro”.

Contratti a termine plurimi della scuola e parità di trattamento
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: