L’istituto assicuratore non può aggredire, attraverso l’azione surrogatoria, somme liquidate alla vittima a titolo di risarcimento di un pregiudizio non coincidente con quello indennizzato.

Nota a Cass. 29 maggio 2018, n. 13393

Alfonso Tagliamonte

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione (29 maggio 2018, n. 13393), in linea con il proprio orientamento sul punto, relativamente al ricorso intentato dall’INAIL che, con riguardo ad un lavoratore risarcito del danno subito in conseguenza dell’incidente stradale mentre si recava al lavoro (infortunio in itinere) aveva  richiesto, previa surrogazione nel diritto dell’assicurata verso i responsabili, la condanna di questi ultimi a rimborsargli la somma corrisposta alla lavoratrice, a titolo di indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, a titolo di indennizzo del danno biologico permanente e di spese mediche.

La Corte conferma il principio in base la quale “l’azione surrogatoria esercitata dall’INAIL contro il soggetto responsabile del fatto dannoso riconosciuto come infortunio sul lavoro (art. 1916 c.c.) ovvero contro l’assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale se l’infortunio deriva da fatto che dà luogo a questo tipo di responsabilità (art.142, D.LGS. n. 209/2005), incontra un preciso limite, oltre che nell’ammontare del risarcimento dovuto dal terzo responsabile, anche nella tipologia delle varie componenti di danno liquidate a suo carico, dovendosi distinguere tra le voci di danno coperte dall’assicurazione sociale da quelle ad essa estranee” (cfr., tra le altre, Cass. n. 10834/2010, Cass. n. 19150/2005).

In altri termini, il diritto di surroga dell’INAIL non può estendersi al danno non coperto dalla garanzia assicurativa, poiché (dopo il D.LGS. n. 38/2000) può avere ad oggetto solo le somme corrisposte a titolo di danno patrimoniale e di danno biologico permanente, ma non anche quelle corrisposte a titolo di danno non patrimoniale di diversa specie, come il danno biologico temporaneo e danno morale. Queste, infatti sono componenti del complessivo risarcimento liquidato in favore del danneggiato e non possono formare oggetto di indennizzo in sede previdenziale.

L’INAIL, come noto, indennizza lo specifico danno patrimoniale consistente nel lucro cessante da perdita del salario a causa dell’infermità generata dall’infortunio e, dunque, “la corresponsione dell’indennizzo avviene in presenza di un fatto (l’assenza dal lavoro) che costituisce un pregiudizio civilisticamente rilevante del quale la vittima ha diritto di essere risarcita”; pertanto, una volta erogata la prestazione, l’INAIL ha il diritto di surrogarsi nel diritto dell’infortunato al risarcimento del danno da perdita della retribuzione ed è “sempre surrogato nel diritto della vittima verso il responsabile, non assumendo rilievo la circostanza che la vittima stessa, avendo continuato a ricevere la retribuzione nel periodo di assenza dal lavoro, non abbia neppure percepito di aver patito quello specifico danno patrimoniale e non ne abbia neppure chiesto il risarcimento al responsabile” (Cass. 12 febbraio 2018, n. 3296).

L’istituto, inoltre, (ex art. 68 DPR. n. 1124/1965) attraverso il pagamento dell’indennità giornaliera, (per il danno patrimoniale da perdita della retribuzione nel periodo di assenza dal lavoro) subentra alla vittima nella titolarità del diritto al risarcimento di tale specifico pregiudizio (la surrogazione costituisce infatti “una successione a titolo particolare nel diritto al risarcimento del danno sorto in capo alla vittima per effetto del fatto illecito”, v. Cass., n. 3296/2018, cit.). Perciò, “l’istituto assicuratore non può esercitare verso il responsabile un diritto diverso da quello nella cui titolarità è subentrato, aggredendo, attraverso l’azione surrogatoria, somme liquidate alla vittima a titolo di risarcimento di un pregiudizio non coincidente con quello indennizzato. Presupposto necessario della surrogazione è, infatti, che l’assicuratore sociale abbia indennizzato il medesimo pregiudizio patito dalla vittima e non pregiudizi diversi” (v. Cass. 30 agosto/2016, n. 17407 e Cass. 26 giugno 2015, n. 13222).

In definitiva, con la surroga l’istituto non può aggredire l’importo liquidato alla vittima a titolo di danno biologico temporaneo poiché tale pregiudizio non è coperto dall’assicurazione sociale, né può aggredire l’importo liquidato a titolo di spese mediche, “il quale, pur integrando una posta di danno patrimoniale emergente (come tale indennizzabile dall’INAIL ex artt. 87 ss. DPR. n. 1124/1965), nella fattispecie costituiva un pregiudizio diverso da quello concretamente indennizzato, e dunque una perdita patrimoniale non ristorata dall’assicuratore sociale…”

La Corte territoriale (App. Ancona) aveva osservato che, “per effetto delle pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione volte ad affermare il principio della non comprimibilità del diritto del lavoratore al risarcimento del danno non patrimoniale, l’INAIL, nel momento in cui agisce con l’azione surrogatoria ex art. 1916 c.c., non ha diritto di recuperare il costo delle prestazioni erogate su ogni somma dovuta all’assicurato a titolo di risarcimento, essendo subentrato nel diritto e nell’azione di quest’ultimo con riferimento alle sole voci di danno coperte dall’assicurazione sociale, limitate al danno patrimoniale e al danno biologico permanente”. Sicché, “nel caso di specie, poteva formare oggetto di surroga soltanto la somma dovuta dal responsabile a titolo di risarcimento del danno biologico permanente (trattandosi di danno coperto dalla garanzia assicurativa) mentre la surroga stessa doveva essere esclusa in relazione a tutte le altre poste di danno non patrimoniale (ed in particolare in relazione a quelle spettanti a titolo di risarcimento del danno biologico temporaneo), trattandosi di componenti del danno spettanti al danneggiato nei confronti del terzo responsabile estranee alla copertura assicurativa”.

 

Diritto di surroga dell’INAIL e risarcimento del danno
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