Le verifiche retrospettive sul lavoratore poste in essere dal datore di lavoro, al fine di accertare comportamenti del prestatore illeciti e lesivi del patrimonio e dell’immagine aziendale nonché la perpetrazione di eventuali comportamenti illeciti, esorbitano dal campo di applicazione dell’art. 4 Stat. Lav. non riguardando la pura e semplice sorveglianza sull’esecuzione della prestazione lavorativa.

Nota a Cass. (ord.) 28 maggio 2018, n. 13266

Maria Novella Bettini

Nel quadro delle previsione legislative volte a limitare le manifestazioni del potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro, incidenti sulla sfera della persona ed eventualmente lesive, per le modalità di attuazione, sulla dignità e riservatezza del lavoratore, l’art. 4 Stat. Lav. rappresenta senza dubbio una delle norme che più recentemente hanno dato adito a diverse ed interessanti interpretazioni.

La disposizione, come noto, è finalizzata a mantenere il necessario potere di controllo e vigilanza del datore di lavoro, indispensabile all’organizzazione produttiva, “in una dimensione umana, non esasperata dall’uso di tecnologie che possano renderla continua e anelastica, eliminando ogni zona di riservatezza e di autonomia nello svolgimento del lavoro”.

In tale senso, si è espressa la Corte di Cassazione (ord., 28 maggio 2018, n. 13266; v. anche Cass. n. 10955/2015  e  Cass. n. 2722/2012), la quale ha chiarito che la normativa statutaria (art. 4, co.2) è applicabile in presenza di controlli cd. difensivi, ossia diretti ad accertare comportamenti illeciti dei lavoratori, quando tali comportamenti riguardino l’esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro e non la tutela dei beni estranei al rapporto stesso (Cass. n. 19922/2016; Cass. n. 16622/2012; Cass. n. 4375/2010). Tali controlli, peraltro, possono anche consistere nella conservazione e categorizzazione dei dati personali dei dipendenti, acquisiti dal datore di lavoro e relativi all’utilizzo della posta elettronica, alla navigazione in internet, ed alle utenze telefoniche da essi chiamate (v. Cass. n. 18302/2018).

Tuttavia, occorre attuare un bilanciamento fra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, e le irrinunziabili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore (v. Cass. n. 26682/2017, in questo sito con nota di A. LARDARO, Offese via mail e licenziamento). Ciò, in linea con l’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, in base al quale “nell’uso degli strumenti di controllo deve individuarsi un giusto equilibrio fra i contrapposti diritti sulla base dei principi della ‘ragionevolezza’ e della ‘proporzionalità’” (v. Cedu 12 gennaio 2016, n. 61496/08); nonché “sempre che sia tutelato il diritto del lavoratore al rispetto della vita privata, mediante la previa informazione datoriale del possibile controllo delle sue comunicazioni, anche via internet” (v. Cedu, Grande Sez. 5 settembre 2017, n. 61496/08).

In questo quadro, esorbita dal campo di applicazione dell’art. 4 Stat. Lav. l’ipotesi in cui “il datore abbia posto in essere verifiche dirette ad accertare comportamenti del prestatore illeciti e lesivi del patrimonio e dell’immagine aziendale: e tanto più se si tratti di controlli posti in essere ex post, ovvero dopo l’attuazione del comportamento addebitato al dipendente, quando siano emersi elementi di fatto tali da raccomandare l’avvio di un’indagine retrospettiva (v. Cass. n. 2722/2012, cit.), così da prescindere dalla pura e semplice sorveglianza sull’esecuzione della prestazione lavorativa degli addetti, invece diretta ad accertare la perpetrazione di eventuali comportamenti illeciti (poi effettivamente riscontrati) dagli stessi posti in essere” (v. Cass. n. 10955/2015, cit.).

Va pertanto esclusa la violazione delle garanzie previste dall’art. 4 Stat. Lav., “l’utilizzazione del controllo all’esclusivo fine di accertare mancanze specifiche del lavoratore nell’impiego del computer per finalità extralavorative (gioco a Free-Cell), nelle quali era stato sorpreso dal direttore tecnico e con avvio mirato della verifica informatica ex post, per giunta in base ad autorizzazione scritta del lavoratore … e questa solo genericamente contestata dal lavoratore medesimo ….”. (sulla questione, v. M. DALLACASA, Controlli su strumenti informatici dopo la sentenza Barbulescu del 2017 della Cedu, LG, 2018, 437. Per un approfondimento del tema relativo ai controlli sui lavoratori, v. AA.VV., I controlli a distanza del datore di lavoro” (Monotema n.1/2016) e M. N. BETTINI, K. PUNTILLO, Grande fratello: controlli sui lavoratori e informativa d’impresa, ambedue in questo sito).

Legittimo il controllo ex post, seguito dal licenziamento, di un lavoratore colto a effettuare un gioco con il computer aziendale
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