Lecito l’utilizzo della sigaretta elettronica durante il turno di lavoro.

Nota a Cass. 27 giugno 2018, n. 16965

Rossella Rossi

Fumare la sigaretta elettronica durante l’orario di lavoro non equivale a sospendere l’attività lavorativa.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, rigettando il ricorso intentato da un’azienda avverso la decisione di App. Napoli 19-27 gennaio 2017, n. 744, che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato ad un lavoratore  per ragioni disciplinari (consistenti nell’aver ripetutamente utilizzato la sigaretta elettronica), stante il difetto di proporzionalità tra recesso e fatto contestato (l’uso della suddetta sigaretta nel locale mensa durante il turno di lavoro, con successiva recidiva specifica in relazione ai fatti contestati).

Nello specifico, dal momento che la motivazione del licenziamento si era basata soprattutto sulla reiterata ed ingiustificata sospensione del lavoro (v. art. 138, co, 7, lett. a), b) ed e), ccnl Pubblici Esercizi), la Corte ha precisato che la condotta sospensiva dell’attività lavorativa, prevista come infrazione passibile di licenziamento disciplinare – se reiterata – dall’art. 192, ccnl Pubblici Esercizi, “consiste in una situazione transitoria di totale assenza della prestazione lavorativa…. non implicita nella contestazione giacché il fumo (nella specie, della sigaretta elettronica) durante l’orario di lavoro non è in sé incompatibile con il contestuale svolgimento della prestazione, in tutto o parzialmente”.

Licenziamento disciplinare per sospensione dell’attività lavorativa
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