Se il ccnl non specifica diversamente, rivolgere frasi offensive ai colleghi o a terzi può costituire una condotta sanzionabile con il licenziamento senza preavviso e non con una sanzione conservativa.

Nota a Cass. 17 ottobre 2018, n. 26013

Francesca Albiniano

Per i licenziamenti rientranti nel campo di applicazione della L. n. 92/2012 (c.d. legge Fornero), ai sensi dell’art. 18, co. 4, Stat. Lav., il licenziamento disciplinare può essere annullato ed il lavoratore reintegrato (oltre che nell’ipotesi d’insussistenza del fatto contestato), quando l’illecito rientra nelle condotte che il contratto collettivo punisce con una sanzione conservativa.

Ai fini dell’invalidità del licenziamento e della reintegrazione, si tratta allora di stabilire con precisione quali sanzioni, in base al ccnl, siano sanzionabili in via conservativa e non con il licenziamento.

Sul punto, è intervenuta la Corte di Cassazione (17 ottobre 2018, n. 26013), la quale precisa che se un ccnl non opta una scelta netta ed esaustiva di tipicizzazione delle condotte punibili con provvedimento conservativo (ossia sanzionabili con la multa o con la sospensione), ma individua solo alcuni comportamenti illeciti in via esemplificativa, “in ragione dell’impossibilità di fissare tutte le ipotesi che costituiscono infrazioni disciplinari” (com’è confermato dall’espressione usata dai contraenti nel ccnl trasporto aereo, e cioè: “salvo che per natura, modalità e circostanze non costituisca una più grave mancanza ai sensi dei paragrafi successivi”), non si può riferire il comportamento del lavoratore solo agli illeciti tipizzati.

L’operazione interpretativa deve infatti individuare l’esatta fattispecie nella quale sussumere il fatto contestato, tenendo conto degli elementi descrittivi dell’addebito disciplinare, comprendendo “necessariamente” anche condotte non tipizzate.

In particolare, il giudizio “deve tener conto del principio generale dell’applicazione della sanzione secondo la gravità dell’infrazione, valutata in base alla natura, alle modalità ed alle circostanze del caso concreto”, non essendo applicabile la disciplina del co. 4, art. 18, L. n. 92/2012, che sottrae al giudice tale valutazione perché già operata “a monte” dal ccnl.

Pertanto, se la norma collettiva lascia la possibilità di una diversa valutazione della gravità del fatto, ai fini della possibile reintegrazione, non ricorre automaticamente l’ipotesi di condotta punita dal contratto con una sanzione conservativa.

I giudici accolgono quindi il ricorso dell’azienda la quale aveva affermato che la mancanza contestata al lavoratore (rivolgere ai colleghi frasi offensive) rientrava nei comportamenti che, secondo il ccnl, potevano costituire “per natura, modalità e circostanze, più grave mancanza” e, dunque, era sanzionabile con il licenziamento senza preavviso.

Ingiurie e licenziamento
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