Preavviso anche per la pensione

Nota a Cass. ord. 11 gennaio 2019, n. 521

Flavia Durval

Nell’ambito dei rapporti di lavoro di natura privatistica, ai lavoratori in possesso dei requisiti di età e di contribuzione utile per il conseguimento della pensione (a differenza di quanto avviene nel lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni ove vige l’istituto del “collocamento a riposo” d’ufficio), si applica il regime di libera recedibilità, vale a dire che il datore di lavoro ha la possibilità di recedere dal contratto di lavoro attraverso una dichiarazione unilaterale non assoggettata a limitazioni di natura causale (c.d. licenziamento ad nutum); in assenza di un atto formale del datore di lavoro, il rapporto prosegue a tutti gli effetti.

Il conseguimento del diritto alla pensione non costituisce, pertanto, una causa di risoluzione automatica del rapporto di lavoro, né una giustificazione del licenziamento; ne consegue che anche in caso di risoluzione del rapporto per limiti di età al lavoratore spetta il riconoscimento del preavviso o della relativa indennità sostitutiva (Cass. n. 9312/214; Cass. n. 3237/2003).

Tale assunto è stato ribadito, di recente, dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 11 gennaio 2019, n. 521, nella quale è stato richiamato anche il principio che il licenziamento intimato nel corso del rapporto di lavoro e in vista del raggiungimento dell’età pensionabile è valido unicamente se decorrente da quest’ultima data (Cass. n. 6157/2018).

Età pensionabile e licenziamento
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