Il congedo parentale, in caso di adozione di minore straniero, è fruibile solo dopo l’entrata del bambino e dei genitori adottivi nel territorio italiano.

Nota a Cass. 29 maggio 2019, n. 14678

Sonia Gioia

In ipotesi di adozione internazionale, “il congedo parentale da parte del padre adottivo di minore straniero”, ai sensi dell’art. 36, D.LGS. 26 marzo 2001, n. 151 (c.d. “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità…”), “non può essere fruito prima dell’ingresso del minore nel territorio nazionale dello Stato italiano perché solo dopo tale evento avviene il definitivo ingresso del minore in famiglia” ed inizia a decorrere l’arco temporale previsto dalla medesima norma per la fruizione del congedo.

Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione (29 maggio 2019, n. 14678), su ricorso dell’INPS e in riforma della sentenza di merito (App. Torino n. 838/2013), la quale aveva ammesso la possibilità, per il padre adottivo lavoratore subordinato, di fruire del congedo parentale anche nel periodo trascorso all’estero durante cui il bambino era stato affidato alla famiglia adottiva e con la quale vi era rimasto ininterrottamente.

In merito, la Corte ha precisato che, ai sensi dell’art. 36, D.LGS. cit., le lavoratrici e i lavoratori che adottano un minore di nazionalità straniera hanno diritto ad un periodo di congedo parentale, ed alla relativa indennità economica, che può essere fruito “entro i primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare”. Tale ultima condizione si realizza non già nella fase di avvicinamento del bambino agli adottandi, né con l’affidamento del primo ai secondi in suolo estero, ma solo con l’entrata nel territorio nazionale del minore e dei genitori adottivi.

I giudici, pertanto, hanno cassato la sentenza impugnata dall’ente previdenziale ed ha rinviato la questione alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione, che dovrà valutare la richiesta del lavoratore di fruire del congedo parentale alla luce del principio di diritto enunciato.

Adozione internazionale e decorrenza del congedo parentale
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