Il licenziamento per sopraggiunta inidoneità è legittimo a fronte di adattamenti organizzativi impossibili o troppo gravosi o pregiudizievoli per gli altri lavoratori.

Nota a Cass. 10 luglio 2019, n. 18556

 Flavia Durval

Ai fini della legittimità di un licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore, “sussiste l’obbligo della previa verifica, a carico del datore di lavoro, della possibilità di adattamenti organizzativi nei luoghi di lavoro – purché comportanti un onere finanziario proporzionato alle dimensioni e alle caratteristiche dell’impresa e nel rispetto delle condizioni di lavoro dei colleghi dell’invalido -” (ciò, in applicazione dell’art. 3, co. 3 bis, D.LGS. n. 216/2003, in recepimento dell’art. 5, Direttiva 2000/78/CE).

Questo, il principio ribadito dalla Corte di Cassazione 10 luglio 2019, n. 18556 (a conferma di App. Torino n. 2130/2016; v. anche Cass. n. 6798/2018, 27243/2018 e n. 8419/2018, in questo sito con nota di F. BELMONTE, Sopraggiunta infermità permanente e licenziamento per giustificato motivo oggettivo, secondo la quale il lavoratore inidoneo alla mansione può essere adibito a mansioni equivalenti o, se impossibile, anche inferiori, purché nell’ambito dell’assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall’imprenditore) la quale, uniformandosi all’orientamento consolidato della giurisprudenza, ha ritenuto legittimo il licenziamento di un lavoratore sul presupposto che, in seguito alla sua sopravvenuta inidoneità, l’assegnazione all’unico reparto in cui egli avrebbe potuto svolgere attività lavorativa in relazione alle limitazioni funzionali accertate avrebbe richiesto una diversa organizzazione del lavoro nel reparto stesso, determinando “una indebita ingerenza nell’insindacabile valutazione rimessa al datore di lavoro” (tutelata dall’art. 41 Cost.) ed un aggravamento della posizione dell’intero gruppo degli altri addetti al reparto medesimo “tenuti alla rotazione su postazioni più impegnative, con il conseguente maggior rischio a loro carico”.

In sintesi, dunque, il licenziamento per inidoneità fisica del prestatore è legittimo quando:

a) non vi siano posizioni alternative nell’organizzazione aziendale affidabili al dipendente;

b) la nuova assegnazione, pur essendo astrattamente possibile, implichi una modifica dell’organizzazione interna che risulti gravosa per l’impresa sul piano finanziario;

c) il mutamento organizzativo arrechi pregiudizio alla posizione di altri dipendenti.

Per la reintegrazione nel posto di lavoro qualora il giudice accerti il difetto di giustificazione del recesso, intimato per giustificato motivo oggettivo, consistente nella idoneità psico-fisica del lavoratore, v. Cass. 22 ottobre 2018, n. 26675, annotata, in questo sito, da F. ALBINIANO, Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e sopravvenuta inidoneità psico-fisica; e Cass. 2 maggio 2018, n. 10435, ivi, con nota di M.N. BETTINI e F. DURVAL, Licenziamento economico: possibile la reintegrazione se manca il repechage.

Nel senso che Il lavoratore inidoneo alla mansione va adibito ad altri compiti adeguati al suo stato di salute e, laddove tale assegnazione non sia possibile, l’onere della prova grava sul datore di lavoro, v. Cass. 26 luglio 2017, n. 18506, ivi, con nota di F. BELMONTE, Inidoneità parziale al lavoro, mansioni compatibili e onere della prova. V. anche il Monotema n. 15/2018, a cura di S. GIOIA, Licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ivi.

Licenziamento per inidoneità e repêchage
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: