In tema di mutamento della sede di lavoro del lavoratore, il provvedimento di trasferimento non è soggetto ad alcun onere di forma, deve necessariamente contenere l’indicazione dei motivi, né il datore di lavoro ha l’obbligo di rispondere al lavoratore che li richieda. Tuttavia, ove sia contestata la legittimità del trasferimento, il datore di lavoro ha l’onere di allegare e provare in giudizio le fondate ragioni che lo hanno determinato e, se può integrare o modificare la motivazione eventualmente enunciata nel provvedimento, non può limitarsi a negare la sussistenza dei motivi di illegittimità oggetto di allegazione e richiesta probatoria della controparte, ma deve comunque dimostrare le reali ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustificano il provvedimento” (Così, Cass. 4 settembre 2019, n. 22100; v. anche Cass. n. 807/2017; e Cass. n. 11984/2010).

F.I.

Trasferimento del lavoratore (condizioni di legittimità)
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