Prima ancora del passaggio in giudicato, qualsiasi pronuncia giurisdizionale è dotata di propria autorità e, anche se provvisoria, esprime l’esigenza di una sua immediata, pur se temporanea, attuazione, nell’attesa del formarsi del giudicato e indipendentemente da questo (Cass. n. 17785/2019 e Cass. n. 16694/2018). “Né a ciò osta l’eventuale contemporanea pendenza davanti a due giudici diversi, in gradi differenti, dei procedimenti di accertamento del diritto e del quantum conseguente, posto che tra essi sussiste solo un rapporto di pregiudizialità in senso logico, e non anche in senso tecnico-giuridico, sicché non ricorre un’ipotesi di sospensione necessaria, ai sensi dell’art. 295 c.p.c.”. è invece eventualmente applicabile l’art. 337, co. 2, c.p.c. che, in caso di impugnazione di una sentenza la cui autorità sia stata invocata in un separato processo, ne prevede soltanto la possibilità di sospensione facoltativa, con esclusione del rischio di un conflitto di giudicati in quanto, a norma dell’art. 336, co. 2, c.p.c., la riforma o la cassazione della sentenza sull’an debeatur determina l’automatica caducazione di quella sul quantum (Cass. n. 4442/2017 e n. 8262/2020).

D. M.

Pronuncia giurisdizionale dotata di propria autorità prima del passaggio in giudicato
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