Possono accedere al regime forfetario sia i soggetti che hanno percepito, in via ordinaria e nell’anno precedente l’ingresso al regime, redditi da lavoro dipendente inferiori ad Euro 30.000, sia quelli che, decorso il biennio di osservazione, “fatturano” nei confronti dell’ex datore di lavoro (che non cambia in caso di operazioni straordinarie). 

Nota a AdE Risposte 14 aprile 2020, nn. 102 e 103 nonché Risposta 16 aprile 2020, n. 108

Francesco Palladino

L’Agenzia delle entrate, con le Risposte in esame, è tornata ad occuparsi delle cause ostative al regime forfetario, con particolare riferimento a quelle recate alle lett. d-bis) e d-ter) del co. 57, dell’art. 1, della L. n. 190/2014.

In proposito, si ricorda che non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche che esercitano la propria attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali erano intercorsi rapporti di lavoro nei 2 precedenti periodi d’imposta (lett. d-bis), nonché i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi da lavoro dipendente eccedenti l’importo di Euro 30.000 (lett-d-ter).

L’istante della Risposta n. 103/2020, nell’anno 2018 aveva terminato il rapporto di lavoro dipendente con un istituto; nell’anno 2019 aveva percepito compensi da tale istituto in misura superiore al 50% del totale dei compensi da lui percepiti nell’anno. Si poneva il dubbio dell’operatività della causa ostativa di cui alla lett. d-bis), secondo cui non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti che esercitano la propria attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali erano intercorsi rapporti di lavoro nei 2 anni precedenti.

Il contribuente istante domandava, in particolare, se una volta trascorso l’esercizio 2020 in regime di tassazione ordinaria, potesse rientrare nel regime forfetario a partire dal 2021 – dato che, a quella data, con riferimento ai due esercizi precedenti (i.e. 2020 e 2019) non sarebbe risultata più integrata la causa ostativa del lavoro dipendente nei confronti dell’attuale cliente (ex datore di lavoro). L’Agenzia delle entrate ha ritenuto di poter accogliere la richiesta del contribuente, chiarendo, in particolare, che la causa ostativa in parola “non trova applicazione … una volta decorso il biennio di osservazione, anni 2019 e 2020”. Allorché la cessazione del rapporto di lavoro con l’ex datore di lavoro sia avvenuta da almeno 2 anni, “il contribuente potrà, sussistendone tutti gli ulteriori requisiti normativi, rientrare nel regime forfetario a decorrere dall’anno d’imposta 2021, previa fuoriuscita dall’anno d’imposta 2020” (così testualmente Risposta n. 103/2020).

L’Agenzia delle entrate nella Risposta n. 108/2020, laddove ha, invece, chiarito che un datore di lavoro non può ritenersi “cambiato” solo per effetto del fatto che è stato coinvolto in complesse operazioni di trasformazione. Tuttavia, nella medesima Risposta, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto, in linea con quanto chiarito nella Risposta n. 103/2020, che “per il contribuente tale causa cesserà … decorsi i due periodi d’imposta di sorveglianza previsti dalla lettera d-bis) in esame” (così testualmente Risposta n. 108/2020).

Il dubbio posto dall’istante della Risposta n. 102/2020 riguardava, invece, la determinazione della soglia di 30.000 euro ai fini della causa di esclusione per cui non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente eccedenti il predetto importo. Nel caso di specie, il contribuente aveva percepito nell’anno 2019 sia redditi da pensione, sia un pagamento da parte dell’INPS a titolo di arretrato per l’anno 2018. Sommando detto arretrato al reddito da pensione del 2019, il reddito complessivamente percepito nel 2019 risultava superiore ad Euro 30.000. L’istante chiedeva, chiarimenti in merito alla determinazione di tale soglia, in particolare se, ai fini della lett. d-ter), occorresse considerare sia il reddito da pensione relativo all’anno 2019, sia l’arretrato 2018. L’Agenzia delle entrate ha ritenuto che “ai fini della determinazione del limite di 30.000,00 euro rilev[a]no solo i redditi percepiti in via ordinaria, senza tener conto di fattori errati che potrebbero falsare la determinazione di tali importi ai fini della predetta soglia” (così testualmente Risposta n. 102/2020). Di conseguenza, il contribuente istante ha potuto applicare il regime forfetario.

L’Agenzia delle entrate torna ad occuparsi delle cause ostative al regime forfetario
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