Considerato che, alla luce del quadro normativo sul punto, il legislatore ha utilizzato in modo generico ed indistinto i termini “laurea ” e “diploma di laurea”, l’accesso alla dirigenza di una Ausl è consentito anche con il possesso della laurea triennale.

Nota a Cass. ord. 18 settembre 2020, n. 19617

Gennaro Ilias Vigliotti

In base alle disposizioni di legge che disciplinano l’accesso alla dirigenza, “i criteri di selezione dei dirigenti, i meccanismi degli incarichi dirigenziali, ma più in generale i criteri ed i meccanismi di reclutamento, di selezione, di progressione e riqualificazione professionale dei dipendenti pubblici”, il legislatore, laddove non ha previsto in modo espresso un titolo di studi ulteriore e specializzante, ma ha fatto riferimento alla laurea o al diploma di laurea “ha inteso richiedere il possesso dell’unica “laurea” oggi riconosciuta in quanto tale che è quella cd. triennale, ossia quella conseguita all’esito di un corso di studi universitari di durata triennale”.

È quanto afferma la Corte di Cassazione (ord. 18 settembre 2020, n. 19617, conforme al Tribunale di Viterbo; così, anche TAR Lazio 16 gennaio 2012, n. 430 e TAR Lazio 3 novembre 2009, n. 10729), in un caso in cui una Ausl aveva avviato una procedura selettiva (ai sensi dell’art. 15 septies co. 2, D.LGS. n. 502/1992) per il conferimento degli incarichi a tempo determinato di dirigente amministrativo presso una serie di strutture complesse (“Risorse Umane-Area Sindacali e Amministrazione del Personale”, ”Risorse Umane-Area Controllo di Gestione e Fondi Aziendali”, “Direzione Sanitaria- Area Amministrativa del Servizio delle Professioni Sanitarie”), ritenendo che nell’art. 15 septies cit. il riferimento al diploma di laurea doveva intendersi riferito al possesso della laurea triennale. La AUSl aveva perciò ammesso alla procedura concorsuale coloro che erano in possesso della laurea triennale, richiedendo una maggiore durata (cinque anni) del servizio di ruolo nella posizione di collaboratore amministrativo professionale rispetto alla anzianità (tre anni) richiesta a coloro che erano in possesso della laurea quadriennale prevista dal precedente ordinamento.

La Cassazione chiarisce che, con riguardo ai meccanismi di reclutamento e di selezione dei dirigenti nell’ambito dell’impiego pubblico privatizzato nonché alla attribuzione dei correlati incarichi dirigenziali il legislatore, quanto ai titoli di studio, ha fatto riferimento, alla laurea ovvero al diploma di laurea o al diploma di specializzazione o alla laurea specialistica ovvero al dottorato di ricerca o anche ad altro titolo universitario senza alcuna ulteriore specificazione. Egli ha cioè utilizzato in modo generico ed indistinto i termini “laurea ” e “diploma di laurea”.

In particolare, l’unico titolo conosciuto dall’ordinamento didattico universitario prima della riforma attuata con la L. n. 127 /1997 e con le successive disposizioni attuative di fonte secondaria (D.M. n. 509/1999 e, successivamente, D.M. n. 270/2004), costituito dal diploma di laurea, è stato sostituito dalla laurea che si consegue al termine del corso di studi di durata triennale.

Per giungere a tali conclusioni, la Corte ha ricostruito puntualmente il quadro normativo, esaminando

– gli artt. 26 e 28, co. 3, D.LGS. n. 165/2001;

– il citato art. 15 septies, co. 2, D.LGS. n. 502/1992;

– la Direttiva 89/48 CEE

– l’art. 17, co. 95, L. n. 127/1997;

– D.M. n. 509/1999, artt. 3 e 8;

– D.M. n. 270/2004, art. 3;

– L. n. 210/1988, art. 4.

Conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato e laurea triennale (Cass. n. 19617/2020)
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