L’Amministrazione finanziaria ha chiarito che le somme corrisposte al lavoratore dipendente per rimborsarlo dei contributi versati a fini pensionistici costituiscono reddito di lavoro dipendente.

Nota a AdE Risposta 5 gennaio 2021, n. 3

 Antonio Guidone

Con la Risposta ad Interpello n. 3 del 5 gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le somme corrisposte al lavoratore per il rimborsarlo dei contributi da questo volontariamente versati all’INPS concorrono alla formazione del reddito imponibile, avendo natura retributiva.

Nel caso in esame, un’impresa, al fine di favorire il ricambio generazionale aveva previsto che il personale dipendente, distante non più di 2 anni dalla maturazione dei requisiti per il pensionamento, avrebbe potuto beneficiare di una riduzione dell’orario di lavoro.

Ciò avrebbe determinato una riduzione di quanto versato dall’azienda all’INPS, perdita che i dipendenti avrebbero potuto compensare tramite versamenti integrativi all’ente previdenziale stesso. Per indennizzare i dipendenti di tale esborso, il datore di lavoro si impegnava a rimborsare ai dipendenti quanto dagli stessi versato. In questo modo, si garantiva al lavoratore la possibilità di mantenere costanti i contributi previdenziali versati, nonostante la riduzione di orario di lavoro, senza sostenere un effettivo esborso.

L’istante chiedeva di conoscere se la somma rimborsata al dipendente avesse o meno rilevanza fiscale.

L’Amministrazione finanziaria, nel rispondere al quesito, ricorda che, ex art. 10, co. 1, lett. e), del Tuir, sono oneri deducibili dal reddito complessivo, tra gli altri, i contributi previdenziali ed assistenziali versati in forza di disposizioni di legge e quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza.

In applicazione del principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, invece, ai sensi dell’art. 51, co. 1, del Tuir, risulta che tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce, anche da terzi, nel periodo d’imposta, a qualunque titolo, costituiscono reddito imponibile, fatte salve le deroghe previste dai commi successivi del medesimo art. 51. Tali deroghe si applicano in via residuale e, avendo carattere agevolativo, non possono estendersi a fattispecie diverse da quelle previste. Tra queste assume rilievo quella di cui all’art. 51, co. 2, lett. h), per cui non sono tassate le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all’art. 10 del Tuir. L’Agenzia osserva che la norma nulla specifica riguardo a somme erogate dal datore di lavoro a titolo di rimborso dei contributi, sicché, in forza della menzionata natura tassativa delle ipotesi di esclusione dal reddito, si deve ritenere che gli emolumenti corrisposti nel caso in esame dal datore di lavoro al dipendente a titolo di rimborso per gli oneri sostenuti volontariamente, non possono rientrare nella disposizione di esclusione dal reddito di cui alla lett. h) citata, non essendo gli stessi sostenuti dal datore in sostituzione del dipendente.

Alla luce di queste premesse, l’Agenzia delle Entrate ritiene che le somme corrisposte dal datore di lavoro a titolo di rimborso dei contributi, sulla base del principio di onnicomprensività, non possano essere escluse dal reddito di lavoro dipendente e, quindi, concorrono alla determinazione dello stesso; il lavoratore avrà comunque la possibilità di dedurre gli oneri connessi, ex art. 10, co. 1, lett. e), del Tuir.

Le somme erogate ai lavoratori dipendenti a titolo di rimborso degli oneri di copertura previdenziale hanno natura retributiva
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