La vaccinazione contro l’influenza non può essere imposta dalla Regione e dalle aziende ospedaliere.

Nota a Trib. Messina ord. 12 dicembre 2020, n. 4501

Pamela Coti

Gli operatori sanitari non hanno l’obbligo di effettuare la vaccinazione antinfluenzale, non correndo il rischio di risultare temporaneamente inidonei alla mansione in caso di rifiuto non giustificato da ragioni mediche.

Lo ha stabilito il Tribunale di Messina con ordinanza 12 dicembre 2020, n. 4501, in merito al caso di un infermiere che si era rifiutato di sottoporsi al vaccino antinfluenzale, reso obbligatorio per gli operatori sanitari da un decreto regionale (n. 743 del 13 agosto 2020).

I giudici del lavoro evidenziano che:

  • la materia della salute rientra tra le materie di legislazione concorrente di cui all’art. 117, co. 3, Cost. In queste materie “spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.” Le Regioni devono dunque rispettare i “principi fondamentali” previsti a livello statale;
  • non vi è alcuna legge statale che consenta l’imposizione del vaccino antinfluenzale nei riguardi del personale sanitario, né, tantomeno, in mancanza, la previsione della inidoneità alla mansione e la decurtazione stipendiale. Al riguardo, come sancito dalla Corte Costituzionale: l’introduzione dell’obbligatorietà per alcune vaccinazioni chiama in causa prevalentemente i principi fondamentali in materia di “tutela della salute”, attribuiti alla potestà legislativa dello Stato ai sensi dell’art. 117, co. 3, Cost. (Corte Cost. n. 169/2017 e n. 338/2003). “Deve essere riservato allo Stato il compito di qualificare come obbligatorio un determinato trattamento sanitario, sulla base dei dati e delle conoscenze medico-scientifiche disponibili”;
  • la normativa volta a contrastare la diffusione del Covid 19 non ha introdotto un obbligo vaccinale per i sanitari, il cui mancato assolvimento determina inidoneità al lavoro.

Pertanto, a giudizio del Tribunale, l’introduzione dell’obbligo del vaccino esorbita dai poteri regionali, essendo di competenza statale, ai sensi dell’art. 117 Cost., e va quindi disapplicato il richiamato decreto dell’Assessorato Regionale della Salute della Regione Sicilia n. 743/2020 e degli atti conseguenziali.

Vaccino antinfluenzale: nessun obbligo per gli operatori sanitari
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