Il principio, sancito dalla CGUE, secondo cui sono imponibili ai fini IVA i prestiti o i distacchi di personale di una controllante presso la sua controllata, laddove si accerti che gli importi versati dalla controllata a favore della società controllante, da un lato, e i prestiti o distacchi, dall’altro, si condizionino reciprocamente, opera non solo per il futuro, ma anche per il passato.
Nota a Cass., ord., 2 marzo 2021, n. 5609
Marialuisa De Vita
Con l’ordinanza n. 5609 del 2 marzo 2021, la Corte di Cassazione si è pronunciata sull’efficacia temporale del principio sancito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea sull’imponibilità ai fini IVA delle operazioni di prestito o distacco di personale.
Come noto, con la sentenza 11 marzo 2020, C-94/19, la CGUE ha chiarito che l’art. 2, punto 1, della Sesta Direttiva 77/388/CEE “deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una legislazione nazionale in base alla quale non sono ritenuti rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale di una controllante presso la sua controllata, a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, a patto che gli importi versati dalla controllata a favore della società controllante, da un lato, e tali prestiti o distacchi, dall’altro, si condizionino reciprocamente” (cfr. in q. sito, M. DE VITA, Il distacco di personale è imponibile ai fini IVA).
Dal principio appena esposto è derivata l’incompatibilità con la normativa europea del regime italiano di cui all’art. 8, co. 35, L. n. 67/1988, secondo cui “non sono da intendere rilevanti ai fini [IVA] i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo”.
Ciò premesso, con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione ha richiamato, in via incidentale, i summenzionati chiarimenti forniti dalla Corte di Giustizia UE e delimitato l’efficacia temporale della pronuncia di quest’ultima Corte.
Nel dettaglio, il contenzioso nazionale originava dall’impugnazione di un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva contestato ad una società controllante il mancato assoggettamento ad IVA di una operazione di distacco di personale presso una sua controllata, avvenuta nel 2004. La controllante impugnava l’avviso invocando proprio l’esenzione da IVA di cui all’art. 8, co. 35, L. n. 67/1988, avendo fatturato alla propria controllata esclusivamente il costo diretto del personale.
Nell’accogliere il ricorso proposto dall’Ufficio (che lamentava l’insufficiente motivazione della sentenza impugnata) e nel rinviare il giudizio al giudice di merito, la Corte di Cassazione ha rammentato il principio sancito dalla Corte di Giustizia UE, invitando il giudice del rinvio ad attenersi ad esso. Quest’ultimo, infatti, è tenuto, secondo la Suprema Corte, a verificare se nel caso di specie ricorrono le condizioni che rendono rilevante ai fini IVA il distacco del personale.
In particolare, il giudice di merito dovrà ritenere imponibile ai fini IVA l’operazione di distacco, laddove accerti:
- il pagamento da parte della controllata degli importi fatturati dalla controllante quale condizione affinché quest’ultima distaccasse il personale;
- l’impegno della controllata a pagare tali importi come corrispettivo del distacco.
In altri termini, l’imponibilità ai fini IVA è subordinata alla verifica di un nesso diretto tra il distacco e il corrispettivo ricevuto tale per cui le due prestazioni si condizionano reciprocamente.
Così disponendo, la Corte di Cassazione ha implicitamente ritenuto di applicare il principio sancito dalla CGUE anche ad una fattispecie, come quella in esame, che, essendosi perfezionata nel 2004, risulta essere anteriore alla sentenza europea. Attribuendo a quest’ultima un’efficacia retroattiva, la Suprema Corte ha reso operante il principio in essa sancito non solo per il futuro, ma anche per il passato, nonostante l’assenza di un intervento legislativo volto ad adeguare la normativa interna (art. 8, co.a 35, L. n. 67/1988) a quella euro-unionale.