L’Amministrazione finanziaria ha confermato che i buoni pasto ricevuti dal lavoratore, a prescindere dalle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, sono assoggettati al regime previsto dall’art. 51, co. 2, lett. c) del Tuir e, quindi, non sono imponibili entro determinati limiti.

Nota a AdE Risposta 22 febbraio 2021, n. 123

Antonio Guidone

Con la risposta ad interpello n. 123 del 22 febbraio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i servizi sostitutivi delle somministrazioni di vitto (c.d. buoni pasto), da erogare ai lavoratori dipendenti che lavorano in modalità “agile” o “smart”, non sono imponibili entro i consueti limiti previsti dall’art. 51, co. 2, lett. c) del Tuir.

Nel caso in esame, l’istante rappresentava di aver previsto che, dal 1° aprile al 31 luglio 2020, con possibilità di estensione fino alla fine del 2020, l’attività lavorativa dei propri dipendenti si svolgesse in modalità agile, al fine di limitare diffusione del COVID-19 all’interno dei luoghi di lavoro.

Nonostante la nuova modalità lavorativa, l’istante provvedeva ad erogare a tutti i dipendenti il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto e, pertanto, chiedeva all’Amministrazione finanziaria se tali buoni continuassero ad essere esclusi dal reddito di lavoro dipendente, così come previsto dall’art. 51, co. 2, lett. c), Tuir, e se, conseguentemente, in qualità di sostituto d’imposta, fosse esonerato dall’operare la ritenuta a titolo d’acconto Irpef sul valore del buono pasto, ai sensi dell’art. 23 del d.P.R. n. 600 del 1973.

In risposta al quesito, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che, in deroga al principio di onnicomprensività, l’art. 51, co. 2, lett. c), Tuir, prevede la non concorrenza alla formazione del reddito del lavoratore dipendente:

  1. delle somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, sia attraverso mense organizzate dallo stesso che nei casi in cui siano gestite da terzi;
  2. delle prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo giornaliero totale di 4 euro, aumentato ad 8 euro se rese in forma elettronica;
  3. delle indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive site in zone dove non ci sono strutture di ristorazione, fino all’importo di 5,29 euro giornalieri.

In tutti questi casi, la detassazione è legata alla necessità del datore di lavoro di garantire il pasto ai dipendenti durante l’orario di lavoro; tale detassazione è integrale nell’ipotesi sub 1) e soltanto parziale nelle successive.

Con riferimento ai c.d. buoni pasto, la loro regolamentazione si rinviene all’art. 4 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122, recante una serie di disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa. Esso dispone che tali strumenti:

  • consentano al titolare di beneficiare di un servizio sostitutivo pari al valore facciale del buono;
  • consentano all’esercizio convenzionato di provare documentalmente che il lavoratore abbia usufruito del pasto;
  • siano utilizzati solo dai lavoratori subordinati, sia a tempo pieno sia a tempo parziale, anche se l’orario di lavoro non preveda pause per il pasto;
  • non siano cedibili, né cumulabili oltre il limite di 8 buoni e non sono commercializzabili né convertibili in denaro;
  • siano utilizzabili solo dal titolare;
  • siano utilizzabili solo per l’intero valore facciale.

L’Agenzia ha osservato che il richiamato art. 4, D.M. n. 112/2017, pur non avendo natura tributaria, assume rilevanza ai fini fiscali. Pertanto, in assenza di disposizioni che danno rilievo al modo in cui è articolato l’orario di lavoro o alle sue modalità di svolgimento, l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto che alle prestazioni sostitutive del servizio di mensa (c.d. buoni pasto) si continui ad applicare il regime di parziale imponibilità, previsto dalla lett. c), co.a 2 dell’art. 51 del Tuir. Conseguentemente, sul valore di ciascun buono pasto, l’istante non dovrà operare alcuna ritenuta a titolo di acconto Irpef fino all’importo di 4 euro, se cartacei, ovvero 8 euro, se elettronici.

Regime della parziale imponibilità per i buoni pasto a favore dei lavoratori dipendenti in smart-working
Tag:                                             
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: