La causa di esenzione dall’obbligo di curare l’aggiornamento professionale prevista per gli avvocati che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età opera anche in relazione ai procedimenti disciplinari per mancato conseguimento del numero minimo di crediti formativi instaurati prima dell’entrata in vigore dell’esonero stesso.

Nota a Cass. S.U. 12 aprile 2021, n. 9549

Sonia Gioia

La causa di esonero dall’obbligo di formazione continua degli avvocati conseguente al raggiungimento del sessantesimo anno di età, introdotta dall’art. 11, co. 2, L. 31 dicembre 2012, n. 247 (recante  “Nuova disciplina dell’ordinamento professionale forense”), incidendo “in maniera più innovativa e favorevole sull’obbligo deontologico di formazione continua dell’avvocato e sul connesso dovere deontologico”, si applica anche al procedimento disciplinare in cui sia contestata l’inosservanza dell’obbligo formativo in relazione a periodi antecedenti l’entrata in vigore della medesima disposizione, in quanto, le norme del nuovo codice deontologico forense (CDF) (vigente dal 15 dicembre 2014) trovano attuazione  anche con riguardo ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato (ex art. 65, co. 5, L. n. 247 cit.).

Questo, il principio sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (12 aprile 2021, n. 9549, in riforma della pronuncia del Consiglio Nazionale Forense (CNF) n. 124/2020), chiamate a pronunciarsi sulla questione concernente l’applicabilità con effetto retroattivo della causa di esenzione dall’obbligo di curare l’aggiornamento professionale prevista per gli avvocati che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età.

Nel caso di specie,  il CNF aveva irrogato ad un legale, iscritto al Consiglio dell’Ordine di Bolzano, la sanzione disciplinare dell’ammonimento per il mancato conseguimento  del numero minimo di crediti formativi previsti per il triennio 2008- 2010, sul presupposto che il dovere deontologico di curare la propria formazione professionale non poteva subire una deroga né in ragione della esperienza lavorativa maturata in un settore del diritto o dell’attività formativa svolta in proprio, né degli impegni professionali ritenuti assorbenti.

Avverso tale statuizione, l’avvocato, che nel corso del triennio di riferimento aveva raggiunto il sessantesimo anno di età, proponeva ricorso per cassazione sostenendo che il giudice disciplinare aveva errato nel non applicare, ex officio e con effetto retroattivo, la causa di esenzione di cui all’art. 11, co. 2, L. n. 247 cit., vigente al momento dell’irrogazione della sanzione.

Con specifico riguardo all’obbligo formativo, la Corte ha precisato che l’avvocato ha il dovere di curare il continuo e costante aggiornamento delle proprie competenze al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della propria attività lavorativa (ex art. 11, co. 1, L. n. 247 cit. e art. 15 CDF).  L’inadempimento integra un illecito disciplinare punito con la sanzione dell’avvertimento, mediante cui l’avvocato, che non abbia tenuto una condotta “conforme alle regole deontologiche e di legge”, è invitato “ad astenersi dal compiere altre infrazioni” (v. artt. 22 e 70, co. 7, CDF).

L’illecito in ambito formativo, tuttavia, è escluso laddove ricorra una delle cause di esenzione tipizzate dall’art. 11, co. 2, L. n. 247 cit. (e recepite dall’art. 15, Regolamento CNF 16 luglio 2014, n. 6), che prevede l’esonero dall’adempimento dell’obbligo di aggiornamento in favore, tra gli altri, degli avvocati che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età.

Tale previsione, secondo le Sezioni Unite, incidendo in senso più favorevole sul dovere deontologico di formazione continua dell’avvocato, opera anche con riguardo ai procedimenti disciplinari instaurati prima dell’entrata in vigore della disciplina codicistica. Ciò, in forza dell’art. 65, co. 5, L. n. 247 cit., che, nel regolare la successione nel tempo delle disposizioni del previgente e dell’allora emanando CDF, prevede che “le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato”, estendendo alle sanzioni disciplinari il canone penalistico del favor rei in luogo del tempus regit actum applicato in precedenza dalla giurisprudenza (Cass. S.U. n. 19653/2018; Cass. S.U. n. 9558/2018; CNF n. 155/2018; CNF n. 97/2017; CNF n. 123/2015).

In attuazione di tali principi, la Corte di Cassazione ha censurato la pronuncia del giudice disciplinare per omessa applicazione della causa di esenzione dal dovere di aggiornamento prevista per gli avvocati ultrassessantenni che, “andando a diversamente conformare, in senso meno ampio che in precedenza, l’obbligo di formazione continua”, era destinata a trovare “immediata” attuazione in forza della disposizione transitoria di cui all’art. 65, co. 5, L. n. 247 cit.

Efficacia retroattiva della causa di esonero dal dovere di formazione per gli avvocati ultrasessantenni
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